Protezione internazionale e elenco dei Paesi di origine sicuri: la parola alla Cassazione

Redazione scientifica
19 Novembre 2020

I Giudici di legittimità si esprimono in materia di protezione internazionale dinanzi alla designazione di Paese di origine sicuro, specificandone presupposti, effetti e oneri del richiedente.

Un cittadino ghanese propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Perugia, la quale ha respinto il gravame in materia di protezione internazionale.

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ma reputa opportuno affrontare (nell'ottica di cui all'art. 363 c.p.c.) la questione sollevata nell'ordinanza interlocutoria relativa alla rilevanza del ius superveniens conseguente al d.m. del 4.10.2019, in relazione alla «individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
In primo luogo, gli Ermellini evidenziano che il suddetto art. 2-bis concerne la facoltà per ogni Stato membro dell'Unione europea di designare un Paese terzo come Paese d'origine sicuro, prevedendone l'adozione mediante decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Grazie a tale elenco, uno Stato non appartenente all'Unione europea può considerarsi di origine sicuro qualora, in base al suo ordinamento giuridico, all'applicazione della legge nell'ambito di un sistema democratico e alla situazione politica generale, possa dimostrarsi che non sussistono in via costante e generale atti di persecuzione come quelli definiti dall'art. 7, d.lgs. n. 251/2007, e così nemmeno tortura o altre forme di pena ovvero trattamento disumano o degradante, né pericolo causato da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Tuttavia, la Corte precisa che tale designazione può essere fatta con eccezione di alcune parti del territorio ovvero di categorie di persone, basandosi sempre e comunque su informazioni particolarmente qualificate.
Ciò chiarito, la Corte osserva che l'individuazione di tali Paesi di origine sicuri è avvenuta tramite il d.m. del 4.10.2019, e tra questi è indicato proprio il Ghana; per questo ritiene necessario operare alcune considerazioni.
Per prima cosa, i Giudici precisano che le norme del decreto richiamato non possono estendersi ai ricorsi giurisdizionali introdotti prima della sua entrata in vigore (22.10.2019), non riguardando disposizioni incidenti sui presupposti della protezione internazionale.
Altra considerazione riguarda, poi, il fatto che la richiesta di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, avendo il ricorrente l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice competente di introdurli d'ufficio. Ciò si spiega poiché il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria opera dopo l'onere di allegazione da parte dell'istante.

All'esito di tali argomentazioni, dunque, la Corte di cassazione afferma i seguenti principi di diritto: «in tema di protezione internazionale, la designazione di Paese di origine sicuro può produrre i suoi effetti solo per i ricorsi giurisdizionali dei soggetti provenienti dagli Stati indicati nell'elenco (o dagli apolidi presenti nel loro territorio) proposti dopo l'entrata in vigore del d.m. 4.10.2019, poiché in tal caso la presentazione del ricorso contro la decisione della commissione territoriale richiede il rispetto di oneri di allegazione rafforzati in ordine alle ragioni per le quali il Paese devesi considerare non sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova, ovvero alle ragioni per le quali, nonostante l'indicazione desumibile (in generale) dall'inserimento del Paese nel novero di quelli cd. sicuri, sussistano comunque i presupposti della protezione internazionale; e i principi del giusto processo (art. 111 Cost.) ostano al mutamento in corso di causa delle regole alle quali deve essere informato l'onere di allegazione» e «nelle cause per le quali ratione temporis rileva la designazione detta, ove l'onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato, resta comunque intatto per il giudice il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicati presupposti della protezione internazionale».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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