Protezione internazionale e elenco dei Paesi di origine sicuri: la parola alla Cassazione
19 Novembre 2020
Un cittadino ghanese propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Perugia, la quale ha respinto il gravame in materia di protezione internazionale.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ma reputa opportuno affrontare (nell'ottica di cui all'art. 363 c.p.c.) la questione sollevata nell'ordinanza interlocutoria relativa alla rilevanza del ius superveniens conseguente al d.m. del 4.10.2019, in relazione alla «individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».
All'esito di tali argomentazioni, dunque, la Corte di cassazione afferma i seguenti principi di diritto: «in tema di protezione internazionale, la designazione di Paese di origine sicuro può produrre i suoi effetti solo per i ricorsi giurisdizionali dei soggetti provenienti dagli Stati indicati nell'elenco (o dagli apolidi presenti nel loro territorio) proposti dopo l'entrata in vigore del d.m. 4.10.2019, poiché in tal caso la presentazione del ricorso contro la decisione della commissione territoriale richiede il rispetto di oneri di allegazione rafforzati in ordine alle ragioni per le quali il Paese devesi considerare non sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova, ovvero alle ragioni per le quali, nonostante l'indicazione desumibile (in generale) dall'inserimento del Paese nel novero di quelli cd. sicuri, sussistano comunque i presupposti della protezione internazionale; e i principi del giusto processo (art. 111 Cost.) ostano al mutamento in corso di causa delle regole alle quali deve essere informato l'onere di allegazione» e «nelle cause per le quali ratione temporis rileva la designazione detta, ove l'onere di allegazione sia dal ricorrente rispettato, resta comunque intatto per il giudice il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza degli indicati presupposti della protezione internazionale».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |