Condanna confermata per l'amministratore di diritto a conoscenza delle attività illecite compiute dall'amministratore di fatto

La Redazione
19 Novembre 2020

Nel caso in cui l'amministratore di diritto di una società dimostri di avere contezza, anche generica, delle attività illecite compiute dall'amministratore di fatto, rivelando al curatore notizie all'uopo significative, deve ritenersi integrato il dolo generico necessario per la configurabilità dei reati fallimentari a lui ascritti.

Nel caso in cui l'amministratore di diritto di una società dimostri di avere contezza, anche generica, delle attività illecite compiute dall'amministratore di fatto, rivelando al curatore notizie all'uopo significative, deve ritenersi integrato il dolo generico necessario per la configurabilità dei reati fallimentari a lui ascritti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32413/20, depositata il 18 novembre.

La Corte d'Appello di Milano confermava la condanna di prime cure di un imputato per plurime condotte riconducibili alla fattispecie della bancarotta. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in quanto la condanna era fondata esclusivamente sulla carica di amministratore della società formalmente rivestita, mentre la società era solo apparentemente attiva in quanto veniva strumentalizzata come “cartiera” nell'ambito di c.d. frodi carosello.

Il ricorso risulta privo di fondamento.

I Giudici di merito hanno infatti correttamente applicato i principi giurisprudenziali secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non aver impedito l'evento, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolta attività illecita. Nel caso in cui l'amministratore svolga solo lo scopo di prestanome, la sola consapevolezza che della propria condotta omissiva possano scaturire eventi tipici del reato o l'accettazione del rischio che questi si verifichino possono essere sufficienti per affermare la sussistenza di una responsabilità penale.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è stato inoltre chiarito che per il dolo dell'amministratore di diritto è sufficiente la generica consapevolezza che l'amministratore di fatto compia una delle condotte indicate dal legislatore, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi.


Orbene, nella vicenda in esame risulta che l'imputato non era all'oscuro delle vicende societarie ma ne aveva piena consapevolezza in quanto era a conoscenza del fatto che la società non aveva magazzino e conosceva anche il soggetto che gestiva contabilità e fatturato.
In conclusione, il Collegio chiosa con il principio di diritto secondo cui «ove l'imputato, amministratore formale di una società, dimostri di avere contezza – sia pure non nei dettagli – delle attività illecite compiute tramite l'amministratore di fatto della società da lui gestita, rivelando al curatore, come nella fattispecie, notizie all'uopo significative, deve ritenersi integrato il dolo generico necessario per la configurabilità dei reati fallimentari a lui ascritti, richiedenti appunto tale elemento psicologico».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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