Per la prova contraria in tema di indagini finanziarie non basta la denuncia del professionista che opera sul conto corrente
19 Novembre 2020
In tema di indagini finanziarie sono da considerare imponibili i prelievi sul conto della società nonostante la denuncia, senza prova specifica della condotta fraudolenta del commercialista che si appropria del denaro sul conto corrente. È onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad acquisti relativi all'attività imprenditoriale. Non basta a tal fine la denuncia all'autorità penale del professionista.
Lo ha sancito la Cassazione con l'ordinanza 26104/20 del 17 novembre con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.
Indagini finanziarie e prova contraria. In tema di indagini finanziarie, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. Cass. 9423/20, 24422/18, 15857/16). Inoltre devono essere indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi. Infine, a fronte dell'analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente deve corrispondere speculare analiticità da parte del giudice nell'esaminare quanto dedotto e documentato (cfr. Cass. 7371/020, 30786/18, 20668/14).
Il caso concreto. Ribaltata dunque sul punto la decisione della CTR Lombardia secondo cui andavano scorporate dall'accertamento quelle operazioni non aventi rilievo reddituale, ovvero non finalizzate all'evasione da parte della società in quanto stornate, dal conto societario a quello del commercialista in virtù di delega ad operare sui conti della società conferita a quest'ultimo. L'accertamento si basava sulla condotta fraudolenta del professionista incaricato alla gestione degli affari della società, molti atti con rilevanza penale, come l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi della società e della redazione del bilancio societario e l'appropriazione indebita di denaro, stornata dal conto corrente della ditta e versate su conti propri. Su quest'ultimo punto l'Agenzia delle entrate, con ricorso per Cassazione, denunciava violazione dell'art. 32 d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. ritenendo che la società non avesse assolto all'onere specifico, su di essa gravante, di dimostrare la destinazione delle spese contestate.
Secondo la Suprema corte il motivo è fondato ricordando che ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/73, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. In particolare, in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli articoli 32 d.P.R. n. 600/73 e 51 d.P.R. n. 633/72, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto a effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto a ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (cfr. Cass. 15538/2020, 9423/2020, 24422/2018, 15857/2016).
Nel caso esaminato, la CTR ha ritenuto che fosse provata la non riconducibilità a operazioni imponibili dei prelievi sul conto della società da parte del commercialista, che agiva legittimamente in virtù di delega, tanto spesso da assumere il ruolo di amministratore di fatto: tali operazioni, invece, erano riconducibili alla società stessa, la quale, per superare la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/73, aveva l'onere di dimostrare, con una prova specifica, la non riconducibilità dei prelievi ad acquisti attinenti all'attività imprenditoriale della società e, in particolare, il comportamento fraudolento del professionista. Il giudice di appello, nell'affermare la non riconducibilità dei prelievi a operazioni imponibili della società, perché effettuati dal commercialista, amministratore di fatto, al solo fine di appropriarsi dei relativi importi, prescinde completamente dalla dimostrazione di tale assunto, ritenendo sufficiente che la società avesse presentato denunzia all'autorità giudiziaria, senza esaminare se fossero state fornite le necessarie prove al riguardo.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
|