Questi i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 26189/20, che si è pronunciata su una domanda di risarcimento danni avanzata dai congiunti di una donna deceduta in seguito alle complicanze derivate da una emotrasfusione.
I fatti risalgono all'anno 1996 allorquando si verificava la morte di una paziente, affetta da epatite HCV e virus AIDS, contratti a seguito di una trasfusione di sangue infetto praticatale presso un nosocomio pisano.
Nel dicembre 2007, i congiunti citavano in giudizio sia l'azienda ospedaliera (cui subentrava, successivamente, la gestione liquidatoria) che il Ministero della salute, onde sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure proprio, sia iure hereditatis, in conseguenza della suddetta trasfusione.
Il Tribunale di Firenze, tuttavia, rigettava le richieste, come pure la Corte d'Appello, sostenendo entrambi che era decorso il termine di prescrizione quinquennale per il danno iure hereditatis, avuto riguardo alla data della domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. Per le stesse ragioni dichiaravano prescritto anche il diritto al risarcimento del danno iure proprio, giacché erano decorsi più di dieci anni dalla evento morte, rispetto alla notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Precisavano, inoltre, che non poteva essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alle missive inviate nel 1998 (con le quali i congiunti avevano chiesto informazioni sul decorso della pratica di indennizzo) e/o al ricorso gerarchico del 1999, proposto nei confronti della commissione medica, ai sensi della l. n. 210/1992.
I parenti della vittima si sono quindi rivolti alla Suprema Corte, con ricorso affidato ai seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 2943 c.c. con riferimento al tema dell'efficacia interruttiva della prescrizione;
2. Violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c. in relazione al tema dell'omicidio colposo e della prescrizione decennale;
3. Violazione dell'art. 2935 c.c. avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione;
4. Omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per come emerso all'esito delle prove testimoniali.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di doglianza, sostenendo che la morte di colei che ha contratto l'epatite HCV ed il virus HIV per effetto di emotrasfusione, costituisce il danno evento rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure proprio, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui tale evento si verifica, ed il termine è pari a 10 anni.
Quanto all'interruzione della prescrizione, il Collegio ha chiarito che è sufficiente una dichiarazione che manifesti, esplicitamente o per implicito, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al richiedente. Nel caso di specie i giudici del merito avevano già accertato il contenuto della missiva inviata al Ministero della salute, dai congiunti della vittima, nell'anno 1998, rilevando che essi avevano comunicato di voler “comunque ottenere” il risarcimento del danno, oltre a voler ricevere informazioni sulla pratica di indennizzo. Essa, pertanto, aveva piena valenza di atto interruttivo della prescrizione, in quanto idonea a costituire in mora il debitore.
Al contrario, è stato disatteso il secondo motivo poiché la responsabilità per i danni da emotrasfusione ha natura extracontrattuale ed il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione di 5 anni: tale termine resta invariato anche nel caso in cui l'avente diritto muoia ed agiscano i congiunti, iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa (reato a prescrizione quinquennale).
La prescrizione è, invece, decennale per i danni subiti dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale, alla data del fatto. Avuto riguardo al momento della decorrenza della prescrizione, ha efficacia sì interruttiva la missiva del 1998 ma il quinquennio è comunque trascorso, in relazione alla data di citazione al Ministero (2007).
I restanti motivi sono rimasti assorbiti e la sentenza è stata, quindi, cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione.
*Fonte: dirittoegiustizia.it