Il socio nudo proprietario conserva il diritto a consultare i documenti societari
20 Novembre 2020
Il diritto di vigilare sulla gestione societaria, ex art. 2476, comma 2, c.c., spetta al socio nudo proprietario della quota, che abbia attribuito i diritti amministrativi correlati alla partecipazione sociale all'usufruttuario. Il diritto in questione costituisce un elemento connotante il tipo sociale delle s.r.l. e non può essere derogato in peius da previsioni statutarie limitative: non è, pertanto, consentito alle parti attribuire, mediante un richiamo alle norme dettate in tema di s.p.a. (artt. 2471-bis e 2352, ultimo comma, c.c.), in via esclusiva al solo usufruttuario l'esercizio del potere di vigilanza sulla gestione sociale, che costituisce una prerogativa del socio. |