Il socio nudo proprietario conserva il diritto a consultare i documenti societari

La Redazione
20 Novembre 2020

Il diritto di vigilare sulla gestione societaria, ex art. 2476, comma 2, c.c., spetta al socio nudo proprietario della quota, che abbia attribuito i diritti amministrativi correlati alla partecipazione sociale all'usufruttuario.

Il diritto di vigilare sulla gestione societaria, ex art. 2476, comma 2, c.c., spetta al socio nudo proprietario della quota, che abbia attribuito i diritti amministrativi correlati alla partecipazione sociale all'usufruttuario.

Il diritto in questione costituisce un elemento connotante il tipo sociale delle s.r.l. e non può essere derogato in peius da previsioni statutarie limitative: non è, pertanto, consentito alle parti attribuire, mediante un richiamo alle norme dettate in tema di s.p.a. (artt. 2471-bis e 2352, ultimo comma, c.c.), in via esclusiva al solo usufruttuario l'esercizio del potere di vigilanza sulla gestione sociale, che costituisce una prerogativa del socio.

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