Contrazione dell'attività datoriale: la riduzione dell'orario di lavoro non incide sull'obbligo contributivo

20 Novembre 2020

La concordata riduzione dell'orario di lavoro - inferiore rispetto a quello fissato nel contratto collettivo applicato e in ragione di una contrazione dell'attività datoriale - incidendo sulla retribuzione corrisposta al lavoratore si riflette anche sull'obbligo di contribuzione previdenziale?

La concordata riduzione dell'orario di lavoro - inferiore rispetto a quello fissato nel contratto collettivo applicato e in ragione di una contrazione dell'attività datoriale - incidendo sulla retribuzione corrisposta al lavoratore si riflette anche sull'obbligo di contribuzione previdenziale?

Il rapporto contributivo deve essere considerato autonomamente rispetto a quello lavorativo. Sul primo, pertanto, non incidono le vicende afferenti l'obbligazione retributiva, trovando comunque applicazione la regola del c.d. minimale contributivo. Ne conegue che, a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi e tenuto conto delle finalità pubblicistiche perseguite dalla contribuzione previdenziale, la misura dell'obbligo contributivo è parametrata sulla retribuzione corrisposta in base ad un numero di ore lavorative settimanali non inferiore a quello normale, stabilito dalla contrattazione collettiva (art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. l. n. 389/1989) o dal contratto individuale, se maggiore.

Infatti, qualora ai lavoratori vengano retribuite meno ore di quelle previste in sede negoziale non verrebbe rispettata la regola del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. La contribuzione è pertanto dovuta anche in caso di assenze o di sospensioni concordate della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo. Le modulazioni dell'orario di lavoro operate dalle parti non possono incidere sull'obbligazione contributiva, considerato che quest'ultima è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta. Ciò vale anche nel caso di attenuazione o cessazione temporanea dell'attività lavorativa, essendo tali eventi ricompresi nell'ambito del rischio imprenditoriale gravante sul datore.

Cfr. : Corte cost. n. 342/1992; Cass. n. 21479/2020 e n. 15120/2019.

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