Inesistenza della procedura disciplinare e sospensione dei termini di impugnazione del licenziamento durante il periodo emergenziale
20 Novembre 2020
In tema di licenziamento disciplinare, dal vizio genetico del procedimento consegue il diritto del socio-lavoratore di vedersi riconosciuta la tutela reintegratoria (in uno con il presupposto ripristino del rapporto associativo) e ciò in quanto, in ragione dell'unicità del motivo sotteso alla sua esclusione dalla compagine sociale, l'illegittimità del licenziamento determina inevitabilmente l'illegittimità dell'estromissione: identica la causa, contestuale l'atto, inscindibile l'esito del sindacato.
Nel caso di specie, a fronte della mancanza di una preventiva contestazione e, quindi, della violazione del procedimento disciplinare, il giudice ha riconosciuto applicabile la tutela di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015.
Sotto altro profilo, e segnatamente in tema di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, il giudice ha evidenziato che entrambi i termini di cui all'art. 6, l. n. 604/1966 beneficiano della sospensione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 dovuta al periodo emergenziale. |