Efficacia della proroga anticipata del contratto a termine

Francesco Pedroni
20 Novembre 2020

In fattispecie di proroga di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime transitorio di cui alla l. n. 96/2018 (di conversione del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità) concordata prima della scadenza, deve valorizzarsi, ai fini dell'efficacia della proroga stessa, il momento in cui la proroga del contratto avrebbe potuto produrre i suoi effetti e non già il dato meramente formale della sua stipula.
Massima

In fattispecie di proroga di contratto di lavoro a tempo determinato nel regime transitorio di cui alla

l.

n.

96/2018

(di conversione del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità) concordata prima della scadenza, deve valorizzarsi, ai fini dell'efficacia della proroga stessa, il momento in cui la proroga del contratto avrebbe potuto produrre i suoi effetti e non già il dato meramente formale della sua stipula.

Il caso

Un lavoratore a termine adiva il Tribunale di Milano chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis,d.lgs. n. 81/2015, allegando di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di 5 contratti a termine conclusi per lo svolgimento della stessa mansione e che il termine apposto all'ultimo contratto di lavoro era stato prorogato due volte di cui l'ultima senza valida motivazione (in quanto a-causale).

In particolare, l'ultimo contratto a termine era stato prorogato in data 20 dicembre 2017 fino al 31 ottobre 2018 e poi ancora in data 26 ottobre 2018, ma con decorrenza dal 1° novembre 2018, fino al 31 marzo 2019.

La società convenuta eccepiva l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'impugnazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, d.lgs n. 81/2015 (nella versione precedente l'ampliamento dei termini previsto dal Decreto Dignità) e la legittimità dell'ultima proroga acausale in applicazione della medesima norma ratione temporis e cioè fino alle modifiche intervenute con decorrenza dal 1° novembre 2018 (art. 1, comma 2, d.l. n. 87/2018), essendo stata la proroga stipulata prima di tale data.

Il Tribunale di Milano accoglieva l'eccezione di decadenza con riferimento a tutti i (5) contratti di lavoro precedenti nonché alla prima proroga dell'ultimo contratto, non avendo il lavoratore tempestivamente impugnato nei termini decadenziali di cui alla predetta norma e limitava l'accertamento giudiziale all'ultima proroga dell'ultimo contratto, concordata tra le parti il 26 ottobre 2018, ma con decorrenza dal 1° novembre 2018.

La questione

Si tratta di capire quale sia il regime giuridico applicabile in caso di proroga di contratto di lavoro a termine concordata prima della scadenza del contratto nell'ipotesi in cui intervenga medio tempore una normativa più restrittiva quanto ai requisiti previsti per l'apposizione del termine.

Il tema è di attualità con riferimento al regime derogatorio introdotto dall'art. 8 d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) che, modificando l'art. 93 d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, prevede la temporanea disapplicazione dei requisiti normativi per l'apposizione del termine ai contratti di lavoro nonché per la loro proroga e rinnovo purché intervenute entro il 31 dicembre 2020.

La soluzione giuridica

Il Tribunale di Milano ripercorre innanzitutto l'evoluzione normativa relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato degli ultimi anni e le relative finalità e osserva che, rispetto al regime originariamente previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 81/2015, basato sull'abolizione delle causali per l'apposizione del termine al contratto di lavoro, il Decreto Dignità ha introdotto l'obbligo delle causali per i contratti a termine superiori ai 12 mesi, anche in conseguenza di proroghe e rinnovi, pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. Tale revisione della normativa ha previsto un regime intertemporale secondo cui le nuove previsioni si applicano ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

Passando ad esaminare la fattispecie, il giudice risolve la questione respingendo la tesi della società datrice di lavoro diretta a vedersi applicato il regime normativo più favorevole ante 1° novembre 2018 con riferimento alla data di stipulazione anticipata della proroga (26 ottobre 2018), sulla base del seguente ragionamento logico-giuridico:

- la proroga del contratto avente termine il 31 ottobre 2018, è stata concordata il 26 ottobre 2018 con la previsione che gli effetti sarebbero decorsi dal 1° novembre 2018 fino al 31 marzo 2019 per cui il contratto prevedeva già una copertura legale/temporale originaria fino al termine concordato avendo, con la proroga, le parti inteso intervenire solo per il periodo successivo;

- per tale ragione deve valorizzarsi, ai fini dell'efficacia della proroga stessa, il momento in cui la proroga del contratto avrebbe potuto produrre i suoi effetti e non già il dato meramente formale della sua stipula – non potendo la proroga avere alcuna utilità a fronte della durata iniziale del contratto fino al 31 ottobre 2018;

- la proroga, diversamente da un contratto costitutivo, rileva proprio nel suo momento funzionale, essendo atta ad operare la continuazione di un rapporto di lavoro già in essere e non la sua costituzione;

- diversamente opinando, si legittimerebbe un uso distorto della disciplina transitoria, derivandone un trattamento deteriore per il suo lavoratore nonostante l'esecuzione della prestazione lavorativa oggetto di proroga avvenga integralmente nel nuovo regime normativo;

- alla proroga del 26 ottobre 2018 doveva quindi applicarsi l'obbligo di specificazione dei motivi previsto dal nuovo regime normativo per i contratti superiori a 12 mesi.

Osservazioni

Il ragionamento del Tribunale di Milano è corretto sotto il profilo della ricostruzione logico-semantica ed esegetico-giuridica dell'istituto della proroga e della lettura in chiave antielusiva della normativa sui contratti a termine.

Partendo dal concetto di proroga nel linguaggio comune (che assume una duplice accezione indicando sia l'effetto costituito dal prolungamento del termine, sia il fatto che lo produce riconducendosi etimologicamente al prolungamento di alcune cariche pubbliche nell'ordinamento romano – cfr. Enc. Giur. XXXVII p. 400), si giunge al significato tecnico giuridico per cui l'accordo di proroga, se successivo alla stipulazione del contratto originario, è un patto accessorio diretto, ai sensi dell'art. 1321 c.c., a regolare un rapporto giuridico patrimoniale preesistente. La proroga non dà quindi vita ad un nuovo contratto, ma determina la mera prosecuzione del rapporto già costituito. Ciò anche a mente del dettato dell'art. 1341 c.c. che considera disgiuntamente i due concetti di rinnovazione e proroga del contratto laddove quest'ultima è caratterizzata fondamentalmente dalla continuità del rapporto originario che prosegue, per accordo delle parti, dopo l'iniziale scadenza mantenendosi inalterato (cfr. la ricostruzione dell'istituto in Enc. Giur., XXXVII, p. 404).

Non si può quindi che concordare con il Tribunale di Milano sul fatto che la proroga, operando su un contratto di lavoro già stipulato, non possa che avere effetto di prolungarne la durata oltre il termine già concordato, posticipando quest'ultimo. Quand'anche l'accordo sulla proroga avvenga prima del termine originario, infatti, la proroga non potrà che avere effetto dopo il termine, posticipandolo. A maggior ragione, nel caso di rinnovo che, a mente della Circ. n. 17/2018 del Ministero del Lavoro, si configura qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto e, quindi, presuppone la cessazione del primo.

Ragionare diversamente o, comunque, intervenire sui contratti a termine con finalità preventive al fine di beneficiare di una normativa maggiormente permissiva prima del suo già disposto mutamento (o, nell'ipotesi contraria, per ottenerne gli effetti qualora più favorevole), si espone quantomeno a censura di elusione di una norma protettiva. Ciò anche, a mio parere, qualora si rispettasse lo schema giuridico, ad esempio, risolvendo consensualmente e anticipatamente il contratto per procedere con un rinnovo ante tempus. Con conseguente nullità o annullabilità, dell'atto o del contratto successivo, a seconda della prospettiva di chi vi abbia interesse.

Come anticipato, la pronuncia riveste particolare utilità con riferimento al regime derogatorio introdotto dall'art. 8 d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto non modificato in sede di conversione dalla Legge n. 126/2020) che, modificando l'art. 93 d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, prevede: “In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Anche nell'attuale situazione si ripropone il dubbio sulla possibilità di stipulare entro il 31 dicembre 2020 una proroga o un rinnovo di un contratto a termine con scadenza successiva a tale data per continuare a beneficiare del regime derogatorio emergenziale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle prime indicazioni fornite con nota 713/2020, ha dato risposta positiva, ritenendo che la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascerebbe intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo.

Tale lettura però non appare pienamente convincente alla luce delle argomentazioni sopra esposte. Non si vedono ragioni per considerare la situazione realizzata dall'art. 8 del Decreto Agosto diversamente da quella creatasi nel regime transitorio di cui alla l. n. 96/2018 oggetto della pronuncia del Tribunale di Milano in commento, rimanendo valide le relative argomentazioni sul piano logico, giuridico e finalistico.

Deve dunque ritenersi fortemente a rischio la possibilità di proroga anticipata di un contratto in scadenza dopo il 31 dicembre 2020 al fine di ottenere i benefici della normativa emergenziale.

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