Al contributo di solidarietà erogato ai Senatori si applica il regime di tassazione separata
23 Novembre 2020
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26494/20, depositata il 20 novembre, hanno chiarito che all'istituto di indennità di reinserimento/contributo di solidarietà erogato ai Senatori deve essere applicato il regime di tassazione separata alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 17, comma 1, TUIR vigenti ratione temporis, non applicandosi il meccanismo di cui all'art. 17, comma 1, ultima parte, TUIR, poi refluito nell'art. 19 comma 2-bis TUIR.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui «l'indennità di reinserimento (o contributo di solidarietà) erogato ai Senatori al momento della cessazione dalla carica parlamentare previsto dal Regolamento del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori, ovvero corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi legittimi in casi di decesso del parlamentare nel corso della legislatura, e gravante sul “Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori” ha natura di retribuzione differita, è manifestazione di capacità contributiva e va sottoposto a tassazione al momento della sua erogazione secondo la disciplina prevista in tema di tassazione separata previsto dall'art. 17 TUIR».
Nella fattispecie, la Cassazione ha disatteso il motivo di ricorso delle ricorrenti, poiché la decisione della Commissione Tributaria Centrale è risultata conforme al principio affermato, anche sotto il profilo della ritenuta applicabilità al contributo di solidarietà liquidate alle eredi del Senatore defunto del regime di tassazione separata, tenuto conto del fatto che tale contributo si è formato nel corso di periodi d'imposta precedenti quello di percezione delle somme e che dunque si reso necessario evitare il meccanismo della progressività dell'IRPEF.
Fonte: Diritto e Giustizia
|