Il creditore può chiedere la revoca della locazione qualora questa pregiudichi le proprie ragioni di credito
20 Novembre 2020
Un Istituto bancario agiva nei confronti di madre e figlio deducendo di essere divenuta creditrice della prima in forza di cessione “in blocco” di crediti da parte di una Banca Popolare e chiedendo che venisse dichiarata ex art. 2901 c.c. – l'inefficacia nei propri confronti della locazione ultranovennale stipulata dalla debitrice con il figlio ed avente ad oggetto un immobile, poiché la stessa era stata stipulata con il preciso intento di ostacolare il legittimo soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
Nella specie, i Giudici hanno ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, tra gli altri, il terzo dei motivi proposti dalla ricorrente per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., nonché dell'art. 2901 c.c., in relazione alla valutazione delle risultanze processuali poste alla base della pronuncia di merito. In particolare, la ricorrente, lamentava la mancata ammissione della CTU e delle prove per testi da essa richieste e contestava la stessa possibilità di revocare un contratto di locazione (non costituente “atto traslativo”), tanto più che lo stesso non aveva comportato la diminuzione del valore del bene; censurava, altresì, l'utilizzo delle presunzioni semplici al fine dell'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria contestando le considerazioni svolte dalla Corte di merito adita.
I Giudici concludono, pertanto, affermando che l'assunto di parte ricorrente della presunta non revocabilità ex art. 2901 c.c. di un contratto di locazione si palesa del tutto infondato laddove nella specie, il Collegio distrettuale ha ritenuto – con apprezzamento incensurabile – che alla costituzione del vincolo ultranovennale fosse conseguita l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa dall'Istituto bancario creditore, vale a dire l'impossibilità di fatto di procedere alla vendita del bene.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |