La sanatoria dell'opposizione agli atti esecutivi erroneamente iscritta al ruolo del contenzioso civile

23 Novembre 2020

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Matera esamina il profilo della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta avverso il provvedimento di chiusura della procedura esecutiva, che sia stata direttamente introdotta (nei termini) dinanzi al giudice del merito, e successivamente trasmigrata avanti al giudice dell'esecuzione, in virtù di un provvedimento emanato dal Presidente del Tribunale dopo la scadenza del termine.
Massima

In caso di erronea iscrizione al ruolo contenzioso dell'opposizione agli atti esecutivi, con conseguente indebita pretermissione dell'indefettibile fase sommaria dinnanzi al giudice dell'esecuzione, l'unico rimedio a disposizione dell'opponente al fine di sanare, con efficacia ex tunc, la decadenza già maturata, è rappresentato dall'istanza di rimessione in termini, da rivolgere al giudice dell'esecuzione medesimo.

Il caso

L'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità dell'esecuzione per carenza di un valido titolo esecutivo veniva impugnata tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la quale, non contenendo alcuna istanza cautelare, veniva introdotta con ricorso iscritto direttamente al ruolo del contenzioso civile.

Con provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Matera, considerata l'indefettibilità della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione anche in ipotesi di opposizione proposta contro provvedimenti di chiusura della procedura esecutiva, il ricorso veniva trasferito nel fascicolo dell'esecuzione forzata.

A quel punto, il giudice dell'esecuzione sollevava d'ufficio la questione inerente alla tempestività dell'opposizione proposta, considerando che: a) il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. era destinato a scadere il 27 maggio 2020; b) il ricorso veniva depositato dall'opponente in data 26 maggio 2020, ma c) veniva trasferito al giudice dell'esecuzione con decreto del Presidente del Tribunale datato 3 giugno 2020.

La questione

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Matera esamina il profilo della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta avverso il provvedimento di chiusura della procedura esecutiva, che sia stata direttamente introdotta (nei termini) dinanzi al giudice del merito, e successivamente trasmigrata avanti al giudice dell'esecuzione, in virtù di un provvedimento emanato dal Presidente del Tribunale dopo la scadenza del termine.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Matera si esprime nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione in esame, in quanto tardivamente proposta.

Scendendo ad analizzare l'impianto argomentativo seguito dal giudice, il Tribunale afferma che, in caso di erronea iscrizione al ruolo contenzioso dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., al fine di sanare (con efficacia ex tunc) la decadenza già maturata in relazione all'indefettibile fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, evidentemente pretermessa, l'unico rimedio a disposizione dell'opponente sarebbe rappresentato da un'istanza di rimessione in termini da rivolgere al giudice dell'esecuzione medesimo.

Nel caso di specie, l'opponente avrebbe dunque dovuto formulare istanza di rimessione in termini a detto giudice: mancando tale richiesta, l'opposizione proposta non può che essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

Osservazioni

L'aspetto interessante della decisione in commento risiede nella circostanza per cui il percorso argomentativo seguito dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Matera si discosta sensibilmente dall'insegnamento tracciato da un precedente di legittimità esplicitamente intervenuto sul tema, ossia Cass. civ., 11 ottobre 2018, n. 25170.

Tale pronuncia, come noto, aveva affermato la cd. natura bifasica delle opposizioni esecutive, sancendo alcuni principi di diritto rilevanti nel caso di specie.

Anzitutto, essa aveva chiarito che la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria e inderogabile, con la conseguenza per cui la sua omissione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.

In secondo luogo, la Suprema Corte aveva affermato che: a) è nullo l'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione che si discosti dal modello legale, rappresentato dal ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile; b) tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso da quello dell'esecuzione o su richiesta della parte opponente, con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, in cui l'opponente richieda di procedersi in tal senso; c) laddove il mancato tempestivo inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma a un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda resteranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario.

Come è evidente dai principi di diritto appena richiamanti, nella lettura fornita dalla Cassazione nel 2018 non si fa alcun riferimento all'istituto della rimessione in termini, ma la sanatoria del vizio viene ricollegata alla circostanza per cui il ricorso in opposizione giunga comunque nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione. Inoltre, viene assegnata efficacia dirimente alla circostanza per cui l'errore dell'opponente nell'introduzione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. possa essere qualificato come colpevole ovvero incolpevole: nel primo caso, la sanatoria opererebbe a decorrere dal momento dell'effettiva trasmigrazione dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (sicché la tempestività nell'introduzione del rimedio andrebbe apprezzata a partire da tale momento); in caso di errore incolpevole – che si avrebbe quando il ricorso risulti comunque rivolto al giudice dell'esecuzione, e a causa di una disfunzione della cancelleria non venga direttamente trasferito al fascicolo dell'esecuzione pendente -, la sanatoria retroagirebbe sino al momento del deposito del ricorso in opposizione presso l'ufficio giudiziario, con evidente convenienza in punto di valutazione della tempestività nella proposizione dell'opposizione.

Il Tribunale di Matera, come accennato, sceglie dichiaratamente di non allinearsi a tale linea interpretativa che, a suo dire, muoverebbe da una premessa erronea, visto che le due asseritamente contrapposte ipotesi prese in considerazione (l'imputabilità o meno all'opponente dell'errore nell'introduzione del rimedio ex art. 617 c.p.c.) non appaiono veramente diversificarsi, in quanto entrambe connotate dall'iniziale erronea iscrizione al ruolo contenzioso, mentre la disfunzione della cancelleria sarebbe solo successiva ed eventuale. In altri termini, secondo il provvedimento in commento tutte le ipotesi di erronea iscrizione al ruolo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. sarebbero imputabili all'opponente: e caduta l'opposta premessa, cadrebbe anche la divaricazione nel regime di sanatoria e individuazione del dies a quo ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione quale sancita dalla Suprema Corte. Da qui, nasce la necessità per il Tribunale di Matera di cercare un percorso interpretativo alternativo individuato, come detto, nel rimedio della rimessione in termini: tale scelta, secondo il giudicante, consentirebbe infatti di distinguere le conseguenze dell'errore compiuto nell'iscrizione a ruolo dell'opposizione avendo riguardo alle specificità del singolo caso, sanzionando esclusivamente le condotte che colpevolmente abbiano pretermesso la fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione; inoltre, conformemente alla disciplina generale posta dall'art. 164 c.p.c., consentirebbe di ricollegare la sanatoria a un'attività di parte e non all'iniziativa officiosa del giudice.

A conclusione del presente commento, dev'essere peraltro osservato che, anche laddove il Tribunale di Matera avesse scelto di conformarsi all'indirizzo tracciato dalla Cassazione, la decisione sarebbe comunque stata nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione per tardività della sua instaurazione: il ricorso in opposizione, infatti, veniva trasferito al fascicolo dell'esecuzione solo successivamente al maturare del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. e, trattandosi di ipotesi di errore colpevole dell'opponente (il ricorso, infatti, non era rivolto al giudice dell'esecuzione e veniva direttamente iscritto al ruolo del contenzioso ordinario), non poteva beneficiare dell'ipotesi di sanatoria ex tunc, sino al momento del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, riservata alle fattispecie di errore incolpevole.

Riferimenti
  • Asprella, L'inderogabilità della fase sommaria delle opposizioni esecutive, in Corr. Giur., 2019, 539 ss. e spec. 544 ss.;
  • Crivelli, La bifasicità delle opposizioni esecutive secondo la Cassazione, in Riv. Esec. Forz., 2019, 92 ss., spec. 107 ss.;
  • D'Alberti, È derogabile la fase preliminare sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi?, in Giur. it., 2019, 1844 ss.

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