L'erronea indicazione del TAEG/ISC nei contratti di mutuo
24 Novembre 2020
La massima
L'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del mutuo, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Il caso
Una delle questioni affrontate dal Tribunale di Napoli riguarda una tematica spesso al centro del contenzioso bancario, ossia le conseguenze della erronea indicazione nel contratto di mutuo del TAEG/ISC: come noto, parte (minoritaria) degli interpreti e della giurisprudenza hanno invocato, nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 117 TUB. La questione
Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Del tutto assimilabile al TAEG è l'Indicatore sintetico di costo (ISC), che costituisce anch'esso una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento, calcolata con modalità analoghe a quelle previste per il TAEG. Il TAEG e l'ISC non sono utilizzati per determinare le rate del prestito, ma hanno l'importante funzione di essere un “indicatore” del costo effettivo di un finanziamento. Secondo una parte (minoritaria) della giurisprudenza di merito, nei contratti di mutuo la disciplina dell'ISC è ricavabile dall'art. 117 TUB. Al riguardo, è richiamato il disposto dell'art. 117, 8° comma, il quale stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti … abbiano un contenuto tipico determinato” e che “i contratti difformi sono nulli”. Ne conseguirebbe che l'omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza (Trib. Napoli 20.5.2015; Trib. Cagliari 29.3.2016; Trib. Torre Annunziata 18.2.2016; Trib. Monza 24.11.2016; Trib. Padova 9.1.2018). Anche l'indicazione nel contratto di mutuo di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al 7° comma dell'art. 117 TUB (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Agrigento 10.12.2015; Trib. Tivoli 19.7.2016; Trib. Benevento 27.11.2007 e 21.10.2015; Trib. Torre Annunziata 18.2.2016). Le soluzioni giuridiche
La sentenza del Tribunale di Napoli in commento si conforma all'orientamento giurisprudenziale prevalente (e preferibile), secondo cui l'ISC non è un elemento essenziale del contratto (di mutuo) disciplinato dall'art. 117 TUB. Secondo la giurisprudenza maggioritaria (Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017, 9.9.2017 e 5.12.2017; Trib. Bologna 29.9.2017 e 9.1.2018; Trib. Livorno 19.7.2017; Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Roma 11.7.2019; App. Bologna 7.2.2020), l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti). La decisione del Tribunale di Napoli si sofferma, in particolare, sulle conseguenze di una erronea indicazione dell'ISC(ossia difforme da quello ricalcolato dall'attore), sottolineando l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato (art. 117 TUB) a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione del TAEG/ISC. Ed invero l'art.117, comma 6, TUB sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile laddove non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione del TAEG/ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art.117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, specie ove la sua esistenza e validità non sia messa in discussione In altri termini, i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB (relativi alla pattuizione di interessi, prezzi e condizioni, non costi, del finanziamento) non hanno nulla a che vedere con la tematica dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto (Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 8.5.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Busto Arsizio 19.7.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Oristano 18.7.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Modena 26.9.2017; Trib. Monza 23.2.2018; Trib. Napoli 12.3.2018; App. Torino 5.5.2020). Ad ogni buon conto, invocare l'art. 117, comma 6, TUB implicherebbe, per espressa previsione normativa ("... prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"...), che il confronto dovrebbe essere operato tra l'ISC pattuito in contratto e quello pubblicizzato dalla banca, non quello ricalcolato dal perito di parte. La giurisprudenza ha escluso che il TAEG/ISC rientri nella nozione di prezzo di cui all'art. 117, comma 6, TUB, sul presupposto che l'ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, avendo solo una funzione informativa di trasparenza bancaria (Trib. Roma 11.7.2019; App. Torino 5.5.2020. Contra Trib. Roma 26.9.2018). Occorre evidenziare che il comma 7 dell'art. 117 TUB ha chiara portata sanzionatoria; quindi non ne è consentita l'interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati (Collegio di Coordinamento ABF n. 8049/2019; Cass. n. 11876/2020). A margine dei rilievi che precedono, è altresì utile sottolineare la significativa circostanza che, secondo la giurisprudenza, eventuali scostamenti minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo (secondo l'Arbitro Bancario Finanziario inferiori allo 0,20%: cfr. ABF Palermo n. 25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017) non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e che eventuali criticità inerenti all'indicatore sintetico di costo non sono causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017; Trib. Napoli 9.1.2018; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Roma 22.9.2017, 3.1.2018, 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017). Conclusioni
Deve essere adeguatamente valorizzata la circostanza che la erronea indicazione nel contratto di mutuo del valore del TAEG/ISC non risulta normativamente sanzionata con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse; il requisito della determinatezza (e correttezza) del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicazione dell'ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione. Appare dunque dotata di ragionevolezza logico-giuridica l'elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'ISC non è un elemento (essenziale) del contratto di mutuo disciplinato dall'art. 117 TUB. |