Contributi previdenziali prescritti e decadenza dell'Agente di riscossione dal diritto al discarico
24 Novembre 2020
L'Agente della riscossione non può avvalersi di avvocati del libero foro senza una specifica e motivata deliberazione. In via pregiudiziale il Collegio rileva l'inammissibilità del controricorso e del contestuale ricorso incidentale condizionato proposti dall'Agente della riscossione per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem.
Viene richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 secondo cui, «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Nella sentenza in commento il Collegio ribadisce che «la facoltà di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato […] è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente»: nel caso di specie, negli atti difensivi dell'Agente della riscossione:
L'Agente della riscossione non è decaduto dal discarico del ruolo. Il Collegio ha escluso che alcuna decadenza dal discarico del ruolo possa ritenersi maturata nei confronti dell'Agente della riscossione in relazione alla mancata trasmissione delle “comunicazioni di inesigibilità” nel termine triennale di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 112/1999, in quanto Cassa Forense non ha attivato la “procedura di contestazione” d cui all'art. 20 del medesimo decreto, né ha emesso alcun “provvedimento definitivo di diniego” del discarico.
Le proroghe del termine di decadenza operano solo per gli Agenti della riscossione “pubblici”. Il Collegio nega inoltre che sia decorso il termine di decadenza previsto per la “comunicazione di inesigibilità” dall'art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 112/1999 per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 1999 a causa delle cesure temporali verificatesi tra le proroghe dei termini scadute il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005.
La Legge di stabilità 2013 è ragionevole. La Suprema Corte ritiene infondata l'ulteriore censura con la quale Cassa Forense lamenta l'irragionevolezza della disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2013, sostenendo che essa determinerebbe una limitazione dei propri diritti patrimoniali a favore della categoria degli Agenti della riscossione.
Fonte: Diritto e Giustizia |