Congedo parentale e smart-working
24 Novembre 2020
Quali limitazioni sono attualmente previste per la richiesta del congedo parentale? È possibile presentare domanda di astensione se uno dei genitori è in smart-working?
In applicazione dell'art. 13, d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (cd. Decreto Ristori-bis), limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (individuate con ordinanze del Ministro della salute) nei casi in cui venga disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, è riconosciuta ai genitori la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della suddetta sospensione, purché la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Se uno dei genitori è inoccupato (ad es. CIG anche causa Covid-19) ovvero in smart working, l'altro non potrà chiedere l'astensione.
Si rammenta che il cd. Decreto Ristori (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) prevede per il lavoratore la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile ove il figlio debba restare in quarantena a causa di un contatto con positivi al coronavirus in ambiente scolastico o negli altri ambiti spaziali individuati dall'art. 21-bis d.l. n. 104/2020 (conv. in l. n. 126/2020).
Qualora lo smart-working non sia compatibile con la prestazione svolta, è previsto un congedo straordinario, indennizzato al 50%, per tutta la durata della didattica a distanza o della quarantena del figlio con età inferiore ai 14 anni. L'astensione è prevista anche per figli con età compresa tra 14 e 16 anni, ma in questo caso non è prevista un'indennità (art. 22, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, cd. Decreto Ristori). |