Mancata partecipazione all’udienza di precisazione delle conclusioni: quando le istanze istruttorie possono ritenersi comunque reiterate?

Eleonora M. P. Ruggieri
24 Novembre 2020

L'emissione da parte del giudice istruttore di un provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie comporta per la parte interessata la necessità di ribadire espressamente le proprie istanze la quali, in difetto, devono intendersi tacitamente rinunciate; tuttavia, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi comunque richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione, anche in sede di udienza immediatamente successiva al rigetto delle prova richieste ed antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nell'ambito di una causa avviata nei confronti di ENI per risarcimento del danno conseguente ad una esplosione che si assumeva provocata da una dispersione di gas metano da una condotta della società convenuta, il giudice di prime cure e la Corte d'appello, rigettavano la domanda attrice sia perché ritenevano che la CTU non avesse individuato il nesso eziologico necessario sia perché, comunque, parte attrice non aveva reiterato le istanze di prova orale formulate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale non aveva partecipato. L'attore proponeva quindi ricorso per Cassazione, denunciando tra l'altro la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c. per aver ritenuto la Corte d'appello che le istanze istruttorie non ribadite all'udienza di precisazione delle conclusioni (in primo grado) dovevano ritenersi rinunciate nonostante il fatto che le istanze di ammissione fossero state reiterate in udienza dopo il deposito della relazione del CTU ed anche nella comparsa conclusionale.

La Corte accoglie il predetto motivo di impugnazione, cassando la sentenza in relazione ad esso, con rinvio alla Corte d'appello, in quanto dagli atti risultava che la parte interessata, dopo il provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie formulate, le aveva comunque reiterate (in particolare ciò risultava dai verbali delle udienze successive al rigetto dell'ammissione di prove orali richieste dall'attrice ed antecedenti all'udienza di precisazione delle conclusioni).

Vengono richiamati due diversi principi, entrambi consolidati nella giurisprudenza:

a) il primo secondo il quale «la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello»;

b) il secondo, per il quale «nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni già precedentemente formulate».

Il coordinamento tra questi due principi, afferma la Corte, comporta che la presunzione circa la volontà di tenere ferme le originarie conclusioni non possa operare laddove - medio tempore - vi sia stato un provvedimento di rigetto di istanze istruttorie da parte del giudice istruttore; in tale ipotesi, infatti, la parte interessata è onerata di ribadire espressamente le proprie istanze istruttorie, con la conseguenza che la mancata partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni o la mancata reiterazione delle richieste ad opera della parte comparsa alla predetta udienza, comporta l'abbandono delle istanze.

Tuttavia la Corte precisa che l'abbandono delle istanze non può ritenersi integrato laddove la parte interessata, dopo il rigetto delle proprie richieste istruttore, le abbia successivamente reiterate, mostrando di non prestare acquiescenza al provvedimento reiettivo: in tale ipotesi la mancata partecipazione del procuratore all'udienza di precisazione delle conclusioni comporta che debbano considerarsi confermate le conclusioni precedentemente formulate, ivi comprese quelle istruttorie reiterate dopo il provvedimento reiettivo.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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