Sul perfezionamento del reato di indebita compensazione

La Redazione
25 Novembre 2020

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi. Solo così si può ritenere perfezionata la condotta del contribuente, che si realizza mediante il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

Con sentenza n. 32686/20, la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2020, ha affermato un nuovo principio di diritto in tema di reati tributari.

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che «il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 non presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale a differenza di quello di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del medesimo decreto, in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'IVA; il reato, infatti, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale».

Fonte: Diritto e Giustizia

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