Udienza camerale non partecipata: l'emergenza sanitaria quale deroga al principio di pubblicità in Cassazione

La Redazione
25 Novembre 2020

In tema di nuovo rito camerale di legittimità non partecipato, il principio di pubblicità dell'udienza ex all'art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di particolari ragioni giustificative, ove obiettive e razionali.

Con ordinanza n. 26480/20, depositata il 20 novembre, la Corte di Cassazione ha disatteso l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, avanzata dalla contribuente, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • l'art. 221, comma 4, L. n. 77/2020, quale norma dettata in via precauzionale dal Legislatore per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, prevede che «il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni»;
  • in uniformità alle norme emergenziali, il Primo Presidente della Corte ha adottato misure organizzative, tuttora in vigore, relative alle modalità operative per regolare l'accesso ai servizi, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra tutte le persone;
  • la scelta di trattare la causa in adunanza camerale anziché in pubblica udienza, secondo un criterio di giusrealismo correlato dall'emergenza pandemica del COVID-19, risulta coerente con l'indirizzo di legittimità e con la giurisprudenza sovranazionale, secondo cui «in tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali", da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.