Competenza territoriale nel procedimento monitorio

26 Novembre 2020

È necessario depositare un decreto ingiuntivo su fatture e scambio di corrispondenza su proposta e accettazione di un contratto di subappalto. Il creditore è una società e ha sede a Milano, la società debitrice ha sede a Roma ed il contratto si svolge a Palermo. Premesso che le somme ingiunte sono facilmente determinabili in base ai criteri previsti nel contratto, è possibile procedere incardinando il procedimento monitorio presso il foro del creditore e, quindi, a Milano?

Innanzitutto, per determinare la competenza per territorio nel procedimento monitorio bisogno prendere in esame la norma di cui all'art. 637 c.p.c.

Il richiamo è, quindi, per quanto riguarda la competenza per territorio, agli artt. 18 e ss. c.p.c.; la regola generale indica quale foro territoriale competente quello della residenza o del domicilio del convenuto o, trattandosi di persona giuridica o enti non riconosciuto, ove vi è la sede: in questo caso Roma.

Questa la regola generale; dobbiamo chiederci se vi sia, poi, la possibilità di rivolgersi ad altro foro in via alternativa.

A questo proposito viene in considerazione l'art. 20 c.p.c. Dobbiamo chiederci, quindi, di quale obbligazione si tratti; in questo caso, come sembra evincersi dal quesito, non si sta parlando dell'obbligazione dell'esecuzione dell'opera oggetto del contratto di appalto ma si sta parlando unicamente della prestazione consistente nel pagamento del compenso per l'attività dedotta in contratto.

La norma di riferimento è l'art. 1182 c.c. la quale, al terzo comma, prevede che «L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» (non si rinviene, dal tenore del quesito, se sul punto vi sia un patto contrario nel contratto di appalto).

A questo punto possiamo affermare che anche il luogo ove la ditta creditrice ha il proprio domicilio o meglio, la propria sede, sarà ugualmente competente: in questo caso Milano.

Qui, infatti, trattandosi di controversia fra imprese, non troveranno applicazione le norme a tutela del cosiddetto consumatore che impongono la competenza territoriale del foro del luogo di residenza del convenuto.

In base al disposto di cui all'art. 20 c.p.c. non sembra, invece, che possa considerarsi competente il foro di Palermo ove l'obbligazione di cui si tratta consista nel pagamento del compenso per l'opera svolta; diversamente se fosse in questione l'adempimento dell'opera da eseguirsi in base al contatto di appalto.

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