Cognizione del giudice del lavoro in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento e fallimento del datore di lavoro
27 Novembre 2020
Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento con tutela obbligatoria, il fallimento del datore di lavoro non esclude la competenza del giudice del lavoro in ordine a siffatte domande, in quanto soltanto per le pretese creditorie eventualmente proposte in correlazione alla declaratoria di illegittimità del licenziamento (con il correttivo di cui si dirà), ovvero dipendenti dal rapporto di lavoro sottostante, è funzionalmente competente il tribunale fallimentare in base al combinato disposto degli artt. 24, 52 e 93 legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942).
Tanto in quanto il fallimento del datore di lavoro non determina il venire meno dell'interesse del lavoratore all'accoglimento delle domande sopra indicate, poiché siffatto interesse ha ad oggetto non solo il ripristino della prestazione lavorativa, ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali la ripresa del lavoro e la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali.
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