Contratto a termine e diritto alla retribuzione per gli intervalli "non lavorati"
27 Novembre 2020
Lavoro pubblico contrattualizzato: in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, può il lavoratore avanzare una pretesa retributiva per gli intervalli di tempo trascorsi tra un contratto e quello successivo?
Nel caso in cui, in ragione dell'accertata illegittimità dell'apposizione del termine, sia disposta la trasformazione in unico rapporto a tempo indeterminato di più contratti a termine fra le stesse parti, negli intervalli di tempo tra la stipulazione dell'uno e quella dell'altro, durante i quali la prestazione lavorativa non è stata svolta, non sussiste un obbligo retributivo a carico del datore.
In tali periodi, infatti, il lavoratore non è tenuto a svolgere le proprie mansioni né a rendersi disponibile a tale fine, sicché non è derogabile il principio generale secondo cui la retribuzione postula la prestazione lavorativa.
La suddetta unificazione in un solo rapporto, operando ex post, non esclude il fatto che il lavoratore non abbia effettivamente svolto la propria prestazione negli spazi temporali fra un contratto a tempo determinato e l'altro.
Queste conclusioni trovano applicazione anche nell'impiego pubblico contrattualizzato dove non è prevista la conversione del contratto a termine in un rapporto unico a tempo indeterminato.
Ne consegue che il lavoratore non può avanzare alcuna pretesa retributiva per i periodi di inattività in relazione ai quali è dunque ipotizzabile solo un risarcimento del danno.
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