Assunzioni agevolate COVID-19: prime indicazioni operative dell'INPS
27 Novembre 2020
L'INPS fornisce le prime istruzioni operative per accedere all'esonero totale dei contribuiti (previsto dal DL Agosto) cui hanno diritto i datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 (Circ. INPS 24 novembre 2020 n. 133).
Per far fronte all'emergenza economica causata dalla diffusione del COVID-19, il DL Agosto ha previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
L'esonero si applica in caso di nuove assunzioni effettuate tra il 15 agosto (data di entrata in vigore del Decreto Agosto) e il 31 dicembre 2020: - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro (art. 6 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020); - con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020).
Si riepilogano di seguito le prime indicazioni operative dell'INPS necessarie per poter accedere all'esonero in esame.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Il beneficio non si applica, pertanto, alla Pubblica Amministrazione.
Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'esonero. L'esonero contributivo per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto anche se l'assunzione avviene a scopo di somministrazione, con contratto di lavoro part-time, per trasformazione di un precedente contratto a termine e risulta applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. L'esonero non è invece riconosciuto in caso di assunzione in apprendistato, con contratto di lavoro domestico e intermittente.
Misura dell'esonero. L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo annuale di € 8.060,00, riparametrato e applicato su base mensile: - per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato; - per la durata del rapporto e fino ad un massimo di 3 mensilità per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l'esonero per le assunzioni a termine, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato l'esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato (art. 2, comma 30, l. n. 92/2012). Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
Condizioni di spettanza dell'esonero. Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato: - al possesso del DURC; - all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; - al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, il datore di lavoro che volesse fruire dell'esonero deve rispettare i principi generali in materia di assunzioni agevolate (art. 31 d.lgs. n. 81/2015) e, in particolare, l'assunzione non deve: - violare il diritto di precedenza; - riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume; - costituire attuazione di un obbligo preesistente. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. In deroga a quanto generalmente previsto (art. 31, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 81/2015) se l'azienda è interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, se ne sussistono i presupposti, accedere all'agevolazione. Questo perché l'epidemia di Covid-19 è considerata un evento oggettivamente non evitabile.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. L'esonero previsto per le assunzioni a tempo indeterminato si caratterizza come intervento generalizzato e potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e quindi non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato. Invece, l'esonero previsto per le assunzioni a tempo determinato, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Coordinamento con altri incentivi L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Presentazione della domanda Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” reperibile sul sito dell'Istituto, una domanda di ammissione all'agevolazione, fornendo le seguenti informazioni: - il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; - il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; - l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; - la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio. In seguito all'autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (UNIEMENS).
(Fonte: Mementopiù) |