Residente all'estero, sfitta la casa di proprietà in Italia: niente esenzione ICI
30 Novembre 2020
Niente esenzione sul fronte ICI per l'immobile di proprietà del cittadino italiano residente all'estero. Possibile, chiariscono i Giudici, solo il riconoscimento della detrazione (Cassazione, ordinanza n. 27134/20, depositata il 27 novembre).
Riflettori puntati sugli anni 2009, 2010 e 2011, quando il contribuente italiano residente all'estero versa al Comune l'ICI relativa a un suo immobile collocato in Italia, più precisamente a Torino. A distanza di qualche anno, egli chiede ai Giudici di riconoscergli «il rimborso dell'imposta versata», sostenendo di «poter usufruire dell'esenzione introdotta nel 2008».
Prima di entrare nei dettagli della vicenda, i Giudici del Palazzaccio ricordano che «l'art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 16 del 1993 (conv. con modif. in l. n. 75 del 1993) ha stabilito che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata». Per questa categoria è prevista una detrazione, mentre con una ulteriore disposizione è stata introdotta «una distinta misura agevolativa, riferita alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che prevede la totale esenzione dal pagamento dell'imposta».
Fonte: Diritto e Giustizia |