Tributario

Residente all'estero, sfitta la casa di proprietà in Italia: niente esenzione ICI

La Redazione
30 Novembre 2020

Respinta la richiesta di rimborso presentata da un contribuente e relativa all'imposta versata nel 2009, 2010 e 2011. Per i Giudici l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, opera solo ai fini della detrazione.

Niente esenzione sul fronte ICI per l'immobile di proprietà del cittadino italiano residente all'estero. Possibile, chiariscono i Giudici, solo il riconoscimento della detrazione (Cassazione, ordinanza n. 27134/20, depositata il 27 novembre).

Riflettori puntati sugli anni 2009, 2010 e 2011, quando il contribuente italiano residente all'estero versa al Comune l'ICI relativa a un suo immobile collocato in Italia, più precisamente a Torino. A distanza di qualche anno, egli chiede ai Giudici di riconoscergli «il rimborso dell'imposta versata», sostenendo di «poter usufruire dell'esenzione introdotta nel 2008».
Dai Giudici tributari arriva però un responso negativo: niente «rimborso dell'ICI».
Il contribuente decide perciò di portare il caso in Cassazione, ribadendo tramite il proprio legale che è applicabile «l'esenzione prevista in materia di ICI» poiché, osserva, «il soggetto passivo dell'imposta risiede all'estero e non ha locato l'immobile a terzi».

Prima di entrare nei dettagli della vicenda, i Giudici del Palazzaccio ricordano che «l'art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 16 del 1993 (conv. con modif. in l. n. 75 del 1993) ha stabilito che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata». Per questa categoria è prevista una detrazione, mentre con una ulteriore disposizione è stata introdotta «una distinta misura agevolativa, riferita alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che prevede la totale esenzione dal pagamento dell'imposta».


In pratica, «l'esenzione si applica agli immobili destinati ad abitazione principale», deducendo «la natura di abitazione principale da quella di residenza anagrafica», mentre «nessuna espressa statuizione ha riguardato gli immobili in proprietà o usufrutto di cittadini italiani residenti all'estero». Di conseguenza, «non può ritenersi che, in relazione a tali beni, si possa fruire della menzionata agevolazione (salvo il caso in cui siano stati assimilati alle abitazioni principali da regolamenti o delibere comunali)», mentre «può comunque essere riconosciuta la detrazione, a condizione che non risultino locati».
Va respinta definitivamente quindi la richiesta di rimborso presentata dal contribuente. Decisiva l'applicazione del principio secondo cui «in tema di ICI, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, prevista dall'art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 16 del 1993 (conv. con modif. in l. n. 75 del 1993), opera solo ai fini della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1 992, e non anche dell'esenzione introdotta dall'art. 1 d.l. n. 93 del 2008 (conv. con modif. in l. n. 126 del 2008)».

Fonte: Diritto e Giustizia

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