L'ordinanza n. 26908/2020, resa in data 26 novembre dalla Corte di Cassazione, ha fatto chiarezza sul tema dei sinistri stradali che vedono coinvolti veicoli privi di assicurazione, distinguendo i casi di scopertura, da quelli di omessa indicazione dei relativi dati da parte del proprietario del veicolo.
Il sinistro in questione avveniva nell'anno 2000, tra un'autovettura ed uno scooter guidato da una giovane minorenne, che veniva tamponata.
I genitori della vittima, dopo aver ripetutamente tentato di conoscere i dati dell'assicuratore che garantiva la vettura, attraverso numerosi atti di diffida, si rivolgevano al Giudice di pace di Rossano, onde sentir condannare il proprietario dell'autoveicolo e l'Assitalia, Assicurazioni d'Italia, quale impresa designata per la Regione Calabria, ex art. 20, l. n. 990/1969, al risarcimento dei danni subiti dalla giovane.
In tale sede entrambi i convenuti venivano condannati, in solido, al pagamento di euro 4429,06 nei confronti della vittima ma l'Assitalia impugnava la pronuncia innanzi al Tribunale di Castrovillari; l'appellata, raggiunta – medio tempore – la maggiore età, proponeva a sua volta appello incidentale.
La sentenza veniva parzialmente riformata, in accoglimento dell'appello principale, poiché il Tribunale riconosceva che la vittima non aveva fornito prova della scopertura assicurativa del veicolo che la aveva tamponata e condannava, pertanto, il solo proprietario, al risarcimento dei danni prodotti.
La pronuncia del giudice di seconde cure è stata impugnata dalla giovane con ricorso in Cassazione, affidato a tre motivi di diritto; gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo una disparità di contraddittorio, con violazione dell'art. 111 Cost. La ricorrente, infatti, ha sostenuto di aver allegato, con certezza, che la vettura danneggiante non era assicurata, diversamente, nulla aveva provato controparte in merito, né formulato contestazioni di sorta.
La Corte, però, ha rigettato la richiesta, rilevando che il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa: nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente e motivatamente ritenuto generica l'allegazione di parte attorea, relativa alla dedotta mancanza di assicurazione, dunque, nessun rilievo poteva essere mosso al giudicato.
Con il secondo motivo è stato denunciato l'omesso esame circa un fatto controverso, rappresentato dalla circostanza che l'attrice aveva allegato il silenzio serbato dal danneggiante in relazione alle ripetute diffide sui dati assicurativi e ciò era sufficiente, a dire della ricorrente, a far presumere la sussistenza dalla scopertura.
Sul punto, tuttavia, la Corte ha stabilito che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa, da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare. Le critiche proposte, vieppiù, riguardavano un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, pertanto, anche tale motivo è stato rigettato.
Infine, con l'ultimo motivo è stata censurata l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla mancanza di copertura assicurativa poiché, pur riconoscendo il Tribunale – in astratto- possibile che una sola presunzione poteva essere sufficiente, non ha tenuto in conto le allegazioni fornite dalla vittima.
La Corte, però, ha disatteso anche tale censura, rilevando che il Tribunale, in base ad un accertamento di fatto e con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto insussistente la prova, anche presuntiva, della scopertura assicurativa, senza disattendere il principio della libera valutazione delle prove.
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato.
*FONTE: dirittoegiustizia.it