Quanto alla competenza giurisdizionale, il Regolamento CE n. 44/2001 (sostituito dal Regolamento CE n. 1215/2012) con norma di carattere generale prevede che le persone domiciliate in un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato (art. 2); lo stesso regolamento prevede, in materia contrattuale, la possibilità di incardinare il giudizio nello Stato dove l'obbligazione è stata oppure dev'essere eseguita (riguardo ai contratti riguardanti la prestazione di servizi, poi, l'art. 5 n.1 alla successiva lett. b prevede che il luogo di esecuzione dell'obbligazione è quello dello Stato membro nel quale i servizi sono stati o avrebbero dovuto esserlo secondo il contratto).
Ai fini della individuazione della giurisdizione secondo l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968, il luogo dell'evento dannoso è il luogo nel quale avviene la lesione del diritto, senza che abbia rilievo il luogo ove si manifestano le conseguenze della lesione. Ciò che conta è c.d. il danno iniziale, mentre non rileva il c.d. danno conseguenza.
L'art. 15, Reg. CE n. 44 cit. (il cui contenuto è passato nel Reg. CE n. 1215/2012) prevede che le regole di competenza nei contratti del consumatore trovano applicazione nei casi previsti dalle lettere a b e c del comma 1.
Tale in sintesi il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 26986/20, depositata il 26 novembre, che ora andiamo ad analizzare più da vicino.
Il giudizio sorge da una richiesta di risarcimento danni effettuata presso il Tribunale di Agrigento da parte degli eredi di un uomo deceduto per cancro al pancreas; la richiesta è rivolta nei confronti della struttura sanitaria - nella persona della titolare – (nonché della compagnia assicuratrice) dove mesi prima l'uomo si era sottoposto ad ecografia all'addome senza che si rilevasse la presenza del carcinoma. La malattia si era poi manifestata in Italia pochi mesi più tardi, l'uomo era stato operato e successivamente era deceduto. Dunque, i suoi eredi attribuiscono alla struttura la responsabilità dei danni per mancata tempestiva diagnosi.
Elemento che condizionerà l'esito del giudizio è la sede della struttura convenuta, cioè lo Stato tedesco. Ed infatti, con decisione confermata in appello e, vedremo, anche in grado di Cassazione, il Tribunale italiano dichiara il suo difetto di giurisdizione.
La Corte d'Appello, a sua volta, osserva che in materia contrattuale valgono le norme del Regolamento CE n. 44 del 2001, che prevedono il principio generale del domicilio del convenuto; si aggiungono poi i fori speciali applicabili in specifici casi. E dunque, l'art. 5 del detto regolamento al n. 1) prevede che è possibile convenire una persona domiciliata in uno Stato membro in altro Stato europeo davanti al Giudice dove l'obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita: nella specie la norma non giustifica la scelta dello stato italiano, dal momento che l'obbligazione è stata eseguita nel territorio tedesco. Un altro foro speciale è quello previsto dall'art. 5 al n. 3) in materia di responsabilità extracontrattuale e cioè quello del luogo dove l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire: senza alcuna considerazione, osserva la Corte, del luogo dove si verificano le conseguenze future della lesione. Né, prosegue la Corte d'Appello, può applicarsi la norma di cui all'art. 16 del cit. Regolamento, riguardante la competenza per contratti sottoscritti dal consumatore, perché nella specie non si verte in alcuno dei casi rientranti (secondo l'elencazione di cui all'art. 15,).
Il ricorso contiene quattro motivi.
Con il primo si contesta la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla competenza del giudice: le norme del foro del consumatore non possono essere richiamate riguardo alle prestazioni rese dal servizio sanitario pubblico, ma possono esserlo qualora la prestazione è resa in ambito privatistico; in tal senso si sarebbero espresse la giurisprudenza nazionale come quella europea, volte entrambe ad assicurare ai consumatori il massimo grado di tutela giurisdizionale.
Con il secondo motivo si rileva l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e cioè l'esistenza di due pronunce della Corte di giustizia dell'Unione Europea citate nel giudizio (la sentenza del 27 giugno 2000 nel caso Oceano/Marciano e la sentenza del 6 settembre 2012 nella causa C-190/11) secondo cui l'art. 15 par. 1 lett. c dev'essere interpretato nel senso che il foro del consumatore è utilizzabile anche se il contratto non sia stato stipulato a distanza.
Col terzo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale: la nozione di “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” non dovrebbe essere corrispondere a quella del luogo dove è avvenuto il danno iniziale; la sentenza impugnata non avrebbe correttamente interpretato la giurisprudenza sull'argomento, e non avrebbe considerato che “l'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno, l'evento, si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva”. Ove i due luoghi non coincidano, il forum commissi delicti, di cui all'art. 20 del nostro c.p.c., dovrebbe coincidere con il luogo in cui l'evento è avvenuto.
Infine, col quarto motivo si contesta la mancata applicazione della Convenzione di Roma del 1980, a mente della quale i contratti conclusi dal consumatore sono regolati dalla legge del Paese dove il consumatore ha la residenza abituale. Anche per l'art. 4 del Regolamento CE n. 864/2007 la legge da applicare alle obbligazioni extracontrattuali è quella del Paese ove il danno si verifica e in tal senso sarebbe anche la Legge n. 218/1995; «tanto più che l'obbligazione oggetto di causa dovrebbe essere qualificata secondo le norme di diritto materiale dell'ordinamento italiano».
Come anticipato, la Corte respinge il ricorso.
La responsabilità è contrattuale: secondo i criteri normativi il foro è quello tedesco. In primis, sottolinea che la responsabilità di cui si verte è di tipo contrattuale. In materia va considerato innanzitutto l'art. 57 l. n. 218/1995, che per le obbligazioni contrattuali rimanda alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e questa all'art. 4 comma 1 prevede che ove la legge che regola il contratto non sia stata scelta, questo è regolato “dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto”. Il comma 2 specifica che di regola il collegamento più stretto si presume essere col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha al momento della conclusione del contratto la propria residenza abituale e, se si tratta di società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.
Osserva poi la Corte che all'art. 57 cit. bisogna aggiungere quanto previsto dal regolamento CE n. 44/2001, applicabile alla fattispecie ratione temporis (il giudizio è stato avviato nel 2011, dunque prima che il detto regolamento fosse sostituito dal Regolamento CE n. 1215/2012).
E, dunque, nell'ambito del Regolamento n. 44 rilevano le norme di cui agli artt. 2 e 5, delle quali: la prima, di carattere generale, prevede che il foro è quello in cui il convenuto ha il domicilio; la seconda al n. 1 lett. a) prevede, in materia contrattuale, la possibilità di incardinare il giudizio nello stato dove l'obbligazione è stata oppure dev'essere eseguita.
Riguardo ai contratti riguardanti la prestazione di servizi, poi l'art. 5 n. 1 alla successiva lett. b prevede che il luogo di esecuzione dell'obbligazione è quello dello Stato membro nel quale i servizi sono stati o avrebbero dovuto esserlo secondo il contratto.
Dunque, non v'è dubbio, la giurisdizione è quella del giudice tedesco: la parte convenuta, di diritto tedesco, ha sede in Germania, come la titolare della stessa e l'obbligazione è sempre stata eseguita in Germania. Il Paese con cui è il contratto più stretto – di cui all'art. 4 l. n. 975/1984 - è sempre la Germania, avendo la struttura sede in quel Paese.
Tale conclusione, si spiega, è confermata dalla precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite. In particolare si richiama il precedente di cui all'ordinanza n. 23593 del 22 novembre 2010, cui s'intende dare continuità; in quell'occasione la Corte affermò che in materia contrattuale secondo la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 un soggetto con domicilio in uno Stato contraente può essere convenuto in altro Stato contraente dove l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita; luogo che va determinato secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie il giudice italiano, e quindi secondo l'art. 57 l. n. 218/1995, trattandosi di materia contrattuale, secondo la legge del Paese con cui il contratto ha il collegamento più stretto (in quel caso la richiesta di risarcimento danni riguardava interventi chirurgici eseguiti in Svizzera e i convenuti, clinica e medici, con sede e domicilio principale in Svizzera).
Nella responsabilità extracontrattuale il foro è quello del c.d. danno iniziale. Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che la giurisdizione sarebbe del giudice italiano in applicazione dell'art. 5 n. 3, cit. Reg. n. 44, secondo cui in materia di illeciti civili dolosi o colposi ha rilievo il luogo nel quale l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire: dal momento che il decesso è avvenuto in Italia, è qui che il giudizio dovrebbe essere incardinato.
I giudici osservano che, a parte l'evidente incoerenza del richiamare norme in materia di responsabilità extracontrattuale laddove la questione riguarda un caso di responsabilità contrattuale, detti argomenti non sarebbero utili in ogni caso: per costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, ai fini della individuazione della giurisdizione secondo l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968, il luogo dell'evento dannoso è il luogo nel quale avviene la lesione del diritto, senza che abbia rilievo il luogo ove si manifestano le conseguenze della lesione. Ciò che conta, si è quindi affermato, è c.d. il danno iniziale, mentre non rileva il c.d danno conseguenza (si richiamano in tal senso le ordinanze nn. 8571/2015, 28811/2011, 8076/2012 e la sentenza n. 27164/2018).
Osserva la Corte che l'art. 5 della Convenzione di Bruxelles è stato ripreso dal Reg. n. 44/2001 e in tal senso è anche l'art. 7 del reg. n. 1215 del 2012. Anche sotto questo aspetto, quindi, la giurisdizione sarebbe del giudice tedesco.
Inapplicabile il foro del consumatore: nella specie perché il convenuto non svolge attività in Italia, né dirette verso l'Italia. La Corte osserva che a parte la discordanza emergente nella linea difensiva dei ricorrenti, che richiamano, al contempo, le norme sulla responsabilità extracontrattuale e quelle del consumatore, trattandosi di responsabilità contrattuale va valutato anche se debbano applicarsi le norme sul foro del consumatore.
L'art. 15, Reg. CE n. 44 cit. (il cui contenuto è passato nel Regolamento CE n. 1215/2012) prevede che le regole di competenza nei contratti del consumatore trovano applicazione nei casi previsti dalle lettere a b e c del comma 1. Escluse le ipotesi di cui alle lett. a e b, va visto se possa applicarsi quella contenuta alla lett. c, secondo cui tali criteri trovano applicazione nel caso di contratto concluso «con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività».
Nella fattispecie oggetto del giudizio è evidente che le parti convenute non svolgono la propria attività commerciale o professionale nello Stato in cui è domiciliato il consumatore; né i ricorrenti sostengono (nemmeno per ipotesi), che l'attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia.
La Corte rammenta che la Corte di giustizia dell'UE ha più volte affermato che l'art. 15 par. 1 del cit. Reg. n. 44 trova applicazione laddove ricorrano insieme tre ipotesi e cioè: che una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in ambito estraneo alla sua attività professionale; che il contratto sia stato effettivamente concluso e che detto contratto rientri in una delle ipotesi dei cui al cit. art. 15 par. 1, lett. a, b e c. Ove manchi anche una delle tre condizioni la norma del foro del consumatore non può applicarsi (si richiama al sentenza della Corte di giustizia 28 gennaio 2012, C-375/13 Kolassa).
Nella specie, la sicura mancanza del terzo requisito esclude l'applicazione delle norme sul foro del consumatore.
*Fonte: dirittoegiustizia.it