La nuova finanza concordataria e l'equivoco sul mantenimento delle linee autoliquidanti

Laura Riondato
03 Dicembre 2020

L'art. 182 quinquies, comma 3, l. fall. prevede la finanza urgente in riferimento al preconcordato, all'inibitoria su preaccordo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. (non invece al concordato pieno), inerendo l'urgenza a necessità relative all'attività aziendale senza un legame diretto col piano concordatario che in questa fase è ancora in stato embrionale ...
Massime

L'art. 182 quinquies, comma 3, l. fall. prevede la finanza urgente in riferimento al preconcordato, all'inibitoria su preaccordo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. fall. (non invece al concordato pieno), inerendo l'urgenza a necessità relative all'attività aziendale senza un legame diretto col piano concordatario che in questa fase è ancora in stato embrionale. Si tratta di un finanziamento speciale che viene invocato quando non vi sia tempo di ricorrere al diverso finanziamento interinale di cui al comma 1 della stessa norma, senza l'assistenza dell'attestazione speciale del professionista.

Il mantenimento di contratti di natura finanziaria come le linee autoliquidanti, senza modificazione delle condizioni contrattuali, va inquadrato nell'ambito della normale disciplina che consente la continuazione dei rapporti pendenti, salvo lo scioglimento ex art. 169 bis l. fall. Infatti, l'art. 182 quinquies, comma 3, ult. periodo, l. fall., che prevede la richiesta di autorizzazione per il mantenimento delle linee autoliquidanti, va riferito alle ipotesi di riattivazione di linee di credito precedentemente congelate oppure alla prosecuzione delle stesse secondo modalità differenti in senso peggiorativo per il cliente, ove non vi sia il tempo di procedere con una attestazione speciale del professionista a norma del comma 1 della stessa norma.

Il caso

Con l'obiettivo di addivenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti, la società debitrice ha presentato dinanzi al Tribunale di Milano domanda di concordato preventivo con riserva, in esito alla quale è stato concesso il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall. In pendenza di tale termine, la società ha manifestato l'urgente necessità di acquisire nuove risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività aziendale. La ricorrente ha quindi avanzato due separate istanze, entrambe ex art. 182 quinquies, comma 3, l. fall.:

(i) con la prima ha domandato di essere autorizzata in via d'urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili sotto forma di mutuo e di nuove linee di factoring pro soluto, “per ripristinare le linee di credito a breve termine, al fine di garantire la continuità aziendale”;

(ii) con la seconda la medesima società ha chiesto di essere autorizzata, sempre in via d'urgenza, a continuare a utilizzare le linee di factoring in essere.

La questione

Le istanze presentate dalla ricorrente hanno portato il Tribunale a tratteggiare i presupposti che giustificano la richiesta da parte di una società in concordato preventivo con riserva (e, nello specifico, in pendenza del termine ex art. 161, comma 6, l. fall.) di poter ottenere nuove risorse finanziarie prededucibili, con ogni effetto sul futuro soddisfacimento dei creditori sociali. In particolare, tali istanze hanno consentito di riperimetrare il campo di applicazione dell'art. 182 quinquies, comma 3, l. fall., laddove tale disposizione ammette in astratto la possibilità di richiedere l'autorizzazione a “contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale” ovvero a consentire “il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda”.

Le soluzioni giuridiche

I decreti in commento confermano, seppur indirettamente, la perdurante possibilità per la società istante di approvvigionarsi presso il mercato del credito, al fine di preservare la continuità aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale. Più nello specifico:

(i) Quanto alla finanza interinale urgente. Il Tribunale di Milano, nel riportare il citato art. 182 quinquies, comma 3, l. fall., si focalizza sui tratti caratteristici dei finanziamenti urgenti rispetto a quelli della nuova finanza regolata dal primo comma della stessa disposizione. Escluso che tali finanziamenti urgenti possano essere richiesti in un momento successivo al deposito della proposta e del piano concordatari (e quindi anche in un concordato pieno), viene posto l'accento sulle finalità che debbono connotare i nuovi apporti finanziari. Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato come l'urgenza, per rilevare, debba dipendere da necessità che sorgono dalla continuità dell'attività aziendale e non da esigenze afferenti al piano concordatario. Per ciò, oltre che per speditezza, non è richiesta l'attestazione del professionista relativa alla verifica del complessivo fabbisogno finanziario della società e alla funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori; né - si intuisce - la valutazione del Giudice avrà ad oggetto il piano, o meglio l'utilità della nuova finanza in funzione del piano stesso. Profili, questi ultimi, che invece connotano i finanziamenti di cui al citato primo comma.

(ii) Quanto al mantenimento di linee di credito autoliquidanti. Con riguardo all'ultimo periodo dell'art. 182 quinquies, comma 3, l. fall., il Tribunale - in un panorama interpretativo giurisprudenziale e dottrinale tutt'oggi variegato - ha ritenuto di accogliere un'interpretazione idonea ad attribuire una funzione specifica alla menzionata disposizione nel quadro della disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo. In tale ottica, è stato premesso che il mantenimento dei contratti di natura finanziaria e, tra questi, delle linee autoliquidanti “senza modificazione delle condizioni contrattuali” è soggetto alla regola generale della continuazione dei rapporti pendenti, salva la possibilità dello scioglimento a norma dell'art. 169 bis l. fall. Fatta eccezione per tale caso, l'ultimo periodo della predetta clausola normativa dovrebbe quindi riferirsi alle diverse “ipotesi di riattivazione di linee di credito precedentemente congelate oppure alla prosecuzione delle stesse secondo modalità differenti in senso peggiorativo per il cliente” (sempreché sussista il presupposto dell'urgenza come sopra declinato). Ipotesi che non ricorrevano nel caso concreto, per cui, rientrando la semplice prosecuzione dei contratti pendenti nell'ordinaria amministrazione, il Giudice ha disposto il non luogo a provvedere, ammettendo indirettamente la facoltà per la società di avvalersi delle linee suddette.

Osservazioni

Il tema del mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in ambito concordatario ha a lungo calamitato l'attenzione degli interpreti, che a tutt'oggi non sono orientati in modo univoco. L'esegesi offerta dal Tribunale di Milano induce così talune brevi riflessioni - entro i limiti di quanto consentito nel presente contributo - finalizzate a rintracciare la ratio autentica della norma dettata all'ultimo periodo dell'art. 182 quinquies, comma 3.

Come anticipato, il Tribunale meneghino riconduce il perimetro della richiesta di autorizzazione alle finalità legate (i) alla riattivazione di linee autoliquidanti congelate prima della domanda di concordato preventivo o (ii) alla prosecuzione delle stesse con condizioni peggiorative. Con riguardo a quest'ultima ipotesi, si può tuttavia osservare che una linea di credito con condizioni diverse dalle precedenti dovrebbe identificare - quantomeno nell'ottica della procedura concordataria - un rapporto di finanziamento di fatto nuovo. Se così è, tale “prosecuzione” delle linee dovrebbe essere autorizzata, ove urgente, secondo la restante disciplina dettata dall'art. 182 quinquies, comma 3, l. fall. al pari di un qualsiasi altro nuovo finanziamento. Quanto invece alla riattivazione delle linee congelate (non anche revocate), sembra effettivamente potersi discorrere di “mantenimento”. Nel caso di “congelamento”, infatti, prosegue l'accordo in forza del quale la banca (o, come nel caso di specie, la società di factoring) anticipa crediti commerciali erogando risorse finanziarie, che saranno rimborsate attraverso l'incasso diretto degli stessi crediti. Si tratta quindi, in concreto, della prosecuzione di un contratto pendente. Sicché, a ben vedere, anche nella suddetta ipotesi del “congelamento” delle linee l'ultimo periodo dell'art. 182 quinquies, comma 3, l. fall. rappresenta non una disciplina peculiare (come pare lasciar intendere la pronuncia milanese) bensì una semplice conferma della regola della continuazione dei rapporti pendenti ricavata a contrario dall'art. 169 bis l. fall. Segnatamente, in forza della disciplina generale si ha che, in esecuzione di un contratto di finanziamento pendente, ogni nuova anticipazione tramite linee già esistenti costituisce nuova finanza erogata in occasione della procedura concordataria e quindi il correlativo credito da rimborso è prededucibile ai sensi dell'art. 111 l. fall. Tanto premesso, non appare granché persuasiva la prospettiva di taluni Tribunali, tra cui quello di Milano, di attribuire al più volte citato ultimo periodo dell'art. 182 quinquies, comma 3, l. fall. una funzione sua propria. La disposizione infatti - come osservato da vari interpreti già all'indomani della sua introduzione nel 2015 - non reca una disciplina innovativa, ma un dettato finalizzato a incentivare i finanziatori e, nella specie, il ceto bancario a concedere all'impresa in concordato gli apporti necessari a fronte della garanzia della prededuzione. Molti istituti, infatti, pur mantenendo formalmente in essere le linee autoliquidanti esistenti, ne sospendevano di sovente la concreta operatività negando l'effettivo smobilizzo dei crediti. Ad avviso di chi scrive, con la disposizione in esame il legislatore ha quindi semplicemente inteso “confermare” la prededucibilità dei crediti rivenienti dall'utilizzo delle linee autoliquidanti, nel tentativo di incentivare per tale via la concreta operatività delle linee stesse.

Il dettato normativo è stato, peraltro, riportato negli stessi termini nel nuovo art. 99, comma 2, c.c.i., con tutti gli equivoci interpretativi che ne potrebbero discendere anche in futuro.

Guida all'approfondimento

Si segnalano talune pronunce giurisprudenziali e alcuni tra i contributi dottrinali inseriti - come detto - in un panorama interpretativo particolarmente vasto.

In giurisprudenza: Trib. Rovereto 21 agosto 2020, inedita; Trib. Vicenza 22 novembre 2019, in www.fallimentiesocieta.it, 2019; Trib. Ravenna 18 luglio 2017; Trib. Udine 16 marzo 2017; Trib. Ancona 11 dicembre 2016; Trib. Bolzano 5 aprile 2016; Trib. Modena 8 febbraio 2016; Trib. Benevento 4 febbraio 2016; Trib. Modena 27 gennaio 2016; Trib. Rovigo 26 novembre 2015; Trib. Forlì 29 ottobre 2015, ivi, 2016.

In dottrina: Tarolli, La natura poliforme della nuova finanza in favore delle imprese in crisi, in Giur. comm., in corso di pubblicazione; Censoni, Gli effetti del concordato preventivo sui contratti pendenti nel passaggio dalla legge fallimentare al CCI, in Fallimento, 2019, 7, 864 ss.; Brogi, Rapporti pendenti e contratti bancari, ivi, 2018, 10, 1124 ss.; Giurdanella, I rapporti bancari nella fase prenotativa ed ammissiva del concordato preventivo, ivi, 2017, 4, 377 ss.; Andretto, Effetti del concordato preventivo sulle linee di credito autoliquidanti aperte alla data della domanda, ivi, 2016, 12, 1371 ss.

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