Sospensione dei termini di cui al Decreto “Cura Italia” e impugnazione stragiudiziale del licenziamento
03 Dicembre 2020
Il caso
Il Tribunale di Milano ha recentemente affrontato il caso di un lavoratore che, a seguito dell'esclusione dalla compagine sociale di una cooperativa e del licenziamento, aveva impugnato stragiudizialmente il recesso datoriale oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento previsto dall'art. 6 della l. n. 604/1966. Era stato, invece, rispettato il successivo termine di 180 giorni dalla data di invio dell'impugnazione stragiudiziale previsto dalla medesima disposizione per il deposito del ricorso presso il Tribunale del lavoro competente per territorio.
La difesa del lavoratore riteneva che non fosse configurabile alcuna decadenza nel caso di specie posto che il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 l. n. 604/1966 rientrerebbe nella sospensione dei termini ex art. 83 d.l. n. 18/2020 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”) prevista per il periodo emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19. La questione giuridica
La questione posta al vaglio del Tribunale di Milano attiene alla possibilità di sussumere nella locuzione “qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” di cui al capoverso dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 sia il termine previsto per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento che il successivo termine previsto per il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice del lavoro.
Il Tribunale di Milano evidenzia come non possa nutrirsi alcun dubbio circa la possibilità di ritenere che il termine previsto per l'impugnazione giudiziale del recesso datoriale ricada nella sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale.
Maggiori dubbi sorgono, invece, con riferimento al termine previsto per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento posto che la norma fa riferimento agli atti “dei procedimenti civili e penali” e parrebbe, quindi, riferirsi ai soli termini di natura strettamente giudiziale.
L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, invece, come evidenzia il dato testuale, è un atto di natura prettamente stragiudiziale. Le soluzioni giuridiche
La soluzione giuridica fornita dal tribunale di Milano appare, senza dubbio, dall'esito non scontato. Infatti, attraverso una interpretazione sistematica della normativa emergenziale e degli scopi da essa perseguiti, il tribunale meneghino arriva ad affermare che la sospensione dei termini degli atti dei procedimenti civili e penali di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 si applica anche al termine previsto dall'art. 6, l.n. 604/66 per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
A tale conclusione, il giudice milanese arriva alla luce di una serie di riflessioni.
Innanzitutto, pur dando atto che il primo termine previsto dall'art. 6, l. n. 604/1966 riguarda una fattispecie stragiudiziale e non giudiziale, il giudice sottolinea come l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è un atto intrinsecamente connesso con il successivo ricorso in sede giurisdizionale. La violazione del primo termine, infatti, preclude il rispetto del secondo e la mancanza del secondo rende inefficace il primo.
Il giudice evidenzia, quindi, che la fattispecie di impugnazione del licenziamento, come rilevato dalla giurisprudenza costante della Cassazione, si compone di due passaggi tra loro inscindibili che rendono le due vicende ontologicamente correlate.
Inoltre, secondo il giudice milanese, un'interpretazione stretta in base alla quale il termine di impugnazione stragiudiziale del recesso datoriale sarebbe da escludere dalla sospensione dei termini prevista dalla legislazione d'emergenza, essendo un atto indefettibilmente stragiudiziale, andrebbe contro la ratio stessa della normativa emergenziale e si porrebbe in contrasto con la necessità di assicurare il pieno accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei cittadini.
In altre parole, escludere il termine per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento dalla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale a causa di un'interpretazione rigorosa e stringente della norma rischierebbe di lasciare fuori dalla tutela giurisdizionale i lavoratori che, a causa della paralisi delle attività umane determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno potuto esercitare nei termini la facoltà di impugnazione del recesso e, per tale ragione, non potrebbero, quindi, accedere ad alcuna tutela dei loro diritti, correlati a primari valori dell'ordinamento sia nazionale che eurounitario.
Alla luce di ciò il tribunale di Milano afferma che anche il termine previsto per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ricade nella sospensione dei termini prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020.
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