Sequestro conservativo del TFR
03 Dicembre 2020
Può il datore, trattenendo le somme dovute a titolo di TFR, presentare domanda di sequestro conservativo al fine di garantire il soddisfacimento del proprio credito scaturente da una condotta illecita del dipendente (determinante il suo licenziamento ex art. 2119 c.c.)?
I limiti fissati in materia di pignoramento (art. 545 c.p.c.) includono anche le somme dovute dai privati in forza di un rapporto di lavoro (stipendio, indennità, etc.) le quali possono essere pignorate nella misura di un quinto.
Tale limite - secondo la giurisprudenza sul punto - non sarebbe applicabile ove la fattispecie concreta sia qualificata come compensazione “impropria”, ossia in tutti quei casi in cui l'estinzione per compensazione attenga crediti provenienti da uno stesso rapporto quale quello lavorativo.
La compensazione atecnica è configurabile anche se i crediti vantati da una delle parti hanno natura risarcitoria ex art. 2043 c.c. e non derivino, dunque, da inadempimento (art. 1218 c.c.).
La compensazione del TFR con crediti del datore connessi ad una condotta illecita del lavoratore è pertanto legittima, tenuto conto che il divieto di cui all'art. 1246 n. 3 c.c. – in relazione ai crediti pignorabili – trova applicazione solo con riguardo ai casi di compensazione “propria”, la quale sussiste ove le reciproche ragioni di credito-debito abbiano origine da distinti rapporti giuridici, escludendosi dal perimetro operativo di tale limitazione l'ipotesi della compensazione “impropria”.
Il datore, ove ne sussistano i presupposti di legge, può pertanto presentare domanda di sequestro conservativo, trattenendo le somme dovute a titolo di TFR.
Cfr. Cass. n. 1513/2019 e n. 13647/2019; Trib. di Roma, sez. lav. ord. n. 66773/2020. |