Somministrazione a termine: la missione non conta, ma solo fino al 31 dicembre 2021

03 Dicembre 2020

Considerata la normativa emergenziale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, con possibilità di proroga/rinnovo a-causale, come incide sull'impresa utilizzatrice la stipulazione di un contratto di somministrazione a tempo determinato?

Considerata la normativa emergenziale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, con possibilità di proroga/rinnovo a-causale, come incide sull'impresa utilizzatrice la stipulazione di un contratto di somministrazione a tempo determinato?

Secondo quanto previsto in via generale dall'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, ai fini del computo della durata massima del contratto a termine tra le medesime parti deve tenersi conto anche dei periodi di missione svolti dal lavoratore qualora la somministrazione sia a tempo determinato. Nell'accertare il superamento o meno del limite massimo di durata di tale tipologia di rapporti, dunque, devono conteggiarsi i periodi di lavoro svolti non solo in esecuzione di contratti direttamente stipulati tra datore e lavoratore, ma anche di quelli in cui quest'ultimo sia assunto ( a tempo determinato o indeterminato) dall'agenzia interinale che lo invia in missione presso la medesima impresa utilizzatrice. Con la l. n. 126/2020 (recte art. 8, comma 1-bis), tuttavia, sebbene per un arco temporale limitato (fino al 31 dicembre 2021) il legislatore ha riconosciuto alle imprese la possibilità di ricorrere alla somministrazione a termine senza computare il periodo di lavoro nella durata massima prevista dalla legge, a condizione che l'inviato in missione sia stato previamente assunto dall'agenzia interinale a tempo indeterminato.

L'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla legge prefata, prevede che, ove il contratto di somministrazione sia a termine, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore, purché l'agenzia abbia comunicato, anche su iniziativa dell'impresa utilizzatrice, la sua assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, seppur per un arco temporale ben definito, viene ampliata la possibilità per le imprese di fare ricorso a prestazioni lavorative "a termine", sia direttamente - senza la necessità di apporre una delle causali di cui all'art. 19 del Jobs Act - sia indirettamente per mezzo di contratti di tipo commerciale.

In merito si veda: Corte giust. UE 14 ottobre 2020, causa C-681/18.

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