Stalking in condominio: le registrazioni delle aree comuni possono essere utilizzate nel processo

Redazione scientifica
03 Dicembre 2020

Le registrazioni video e audio provenienti da privati tramite telecamere poste per esigenze di sicurezza delle parti comuni di edifici condominiali, pur non essendo registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria e non potendo essere assimilate alle intercettazioni di cui all'art. 266 c.p.p., possono comunque essere utilizzate come elemento probatorio nel processo penale.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32544/20, depositata il 19 novembre.

Il GIP del Tribunale di Viterbo applicava ad un soggetto indagato per atti persecutori la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I due soggetti erano contitolari di uno studio professionale e la persona offesa aveva prodotto in giudizio delle registrazioni video e audio effettuate di nascosto all'interno delle parti comuni dello studio e nel locale bagno, nonché in altre parti comuni del condominio.
La difesa ha proposto ricorso per saltum in Cassazione, dolendosi per l'inutilizzabilità di tali elementi probatori.

Il ricorso si rivela inammissibile. Lo stesso ricorrente richiama infatti l'esistenza, nel compendio indiziario valorizzato dall'ordinanza impugnata, di videoregistrazioni effettuate tramite telecamere poste negli spazi condominiali comuni.
In riferimento a tale tipo di registrazioni provenienti da privati tramite telecamere poste per esigenze di sicurezza delle parti comuni, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, pur non essendo registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria e non potendo nemmeno essere assimilate alle intercettazioni di cui all'art. 266 c.p.p., i fotogrammi estrapolati dai predetti filmati non possono comunque essere considerati come prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale dell'inutilizzabilità.
In tal senso, è stata anche esclusa la configurabilità del delitto di cui all'art. 615-bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) con riferimento a riprese relative ad aree comuni e a spazi di pertinenza di una abitazione privata ma non protetti dalla vista degli estranei.
In conclusione, il Collegio sottolinea che, posta l'utilizzabilità delle registrazioni effettuate nelle parti comuni dell'edificio, l'utilizzo delle ulteriori videoregistrazioni non risulta oggetto di specifica deduzione. Il ricorso non può dunque che essere dichiarato improcedibile.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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