Il “secondo bagno” nelle abitazioni moderne di taglio medio: esigenza tanto diffusa quanto essenziale
04 Dicembre 2020
Con ordinanza n. 26680/20, depositata il 24 novembre, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi del condomino, i quali lamentavano la realizzazione da parte di altri condomini di un secondo bagno, per un uso non necessario, in corrispondenza della camera da letto dell'appartamento sottostante, idoneo a provocare disturbo alla quiete e al riposto.
Ebbene, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 889 c.c., la Suprema Corte afferma che per la realizzazione del secondo bagno, la disposizione appena citata, «relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile». Essa deve essere «adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene».
Nella fattispecie, «la corte di merito ha accertato che l'installazione delle tubazioni nel solaio intermedio, peraltro già attraversato dalle tubazioni a servizio del bagno preesistente tra i due piani, da parte del proprietario del piano soprastante rispondesse all'esigenza di dotare di un secondo bagno un appartamento di taglio medio, costituito da quattro camere e servizi di circa 80 mq., esigenza di carattere essenziale, indipendentemente dal concreto utilizzo del proprietario».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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