Nullità del licenziamento per g.m.o. adottato in violazione del divieto introdotto dal Decreto Cura Italia

Sabrina Apa
04 Dicembre 2020

Il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, inizialmente introdotto dall'art. 46, d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) fino al 17 maggio 2020, è stato prorogato con il d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) fino al 17 agosto 2020 e nuovamente prorogato con l'art. 14 del d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2)...

Il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, inizialmente introdotto dall'art. 46, d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) fino al 17 maggio 2020, è stato prorogato con il d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) fino al 17 agosto 2020 e nuovamente prorogato con l'art. 14 del d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto Rilancio 2) che consente di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso il periodo di ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1 del Decreto o soltanto dopo aver fruito dell'agevolazione contributiva prevista dall'art. 3, d.l. n.104/2020.

Dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, comma 1, l. n. 300/70 ed ex art. 2, d.lgs. n. 23/2015 (derivando la nullità espressamente dall'art. 1418, c.c.).

Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza prevalente che ritiene applicabile al contratto di apprendistato la disciplina del licenziamento valevole per i contratti a tempo indeterminato stante l'assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario rapporto di lavoro, il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento disposto in violazione del divieto di cui sopra e ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

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