Legge di conversione del d.l. n. 125/2020: novità anche in tema di transazione fiscale e contributivaFonte: L. 27 novembre 2020 n. 159
04 Dicembre 2020
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. n. 159/2020 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 125/2020 recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020». Sono state introdotte delle rilevanti modifiche in tema di transazione fiscale e previdenziale: l'art. 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020 introdotto dalla L. 159/2020 anticipa i criteri previsti dal codice della crisi in quanto consente di ottenere l'omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione quando il voto dell'agenzia delle entrate e degli enti di previdenza e assistenza è determinate per ottenere la maggioranza dei creditori, a condizione che sia dimostrato che la liquidazione del proprio patrimonio nell'ambito del fallimento è meno vantaggiosa della proposta formulata. Le norme entrano in vigore dal 4 dicembre 2020 (art. 7 D.L. 125/2020 conv. in L. 159/2020) e possono essere applicate immediatamente dai tribunali in tutti i procedimenti non ancora omologati e quindi anche alle procedure pendenti. Pertanto la transazione fiscale e previdenziale potrà essere omologata dal tribunale anche in mancanza dell'adesione dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali, quando ne sia dimostrata la convenienza per tali soggetti e la loro adesione sia determinante. Le novità in tema di omologazione sono le seguenti: a) omologazione del concordato preventivo (modifica all'art. 180, comma 4, L.Fall.): il tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui all'art. 177 L.Fall.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; b) omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (modifica dell'art. 182 bis, comma 4, L.Fall.): il tribunale può omologare l'accordo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali quando l'adesione è decisiva per raggiungere la percentuale prevista dalla legge (art. 182 bis, comma 1, L.Fall.) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria Novità anche in tema di transazione fiscale e previdenziale, con modifiche all'art 182 terL.Fall.
La legge di conversione prevede, inoltre, le seguenti misure: - differimento al 31 marzo 2021 del termine per gli enti del Terzo settore e le imprese sociali di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017); |