Invalido dopo l'incidente: servono prove per il risarcimento del danno futuro alla capacità lavorativa

Redazione Scientifica
09 Dicembre 2020

Respinta la richiesta avanzata da un motociclista, rimasto invalido dopo un incidente stradale. Esclusa, innanzitutto, la personalizzazione del danno. Centrale poi soprattutto la negazione del danno da perdita di chance, poiché, osservano i Giudici, non vi sono prove su cosa egli avrebbe fatto in futuro, né di come l'invalidità possa avere incidenza sulla sua capacità di lavoro.

L'invalidità riportata dopo un incidente stradale non è sufficiente per considerare risarcibile anche l'ipotetica perdita della futura potenziale – e non più concretizzabile – capacità lavorativa (Cassazione, ordinanza n. 27621/20, depositata il 3 dicembre).

All'origine del contenzioso l'incidente che vede vittima un giovane motociclista. Quest'ultimo è alla guida del proprio motociclo quando si scontra con un autocarro che sta facendo avventatamente marcia indietro.
Il motociclista ottiene una rendita ed un risarcimento da parte dell'assicurazione «per il danno differenziale rispetto a quello a carico dell'INAIL». Ciò nonostante, egli agisce in giudizio nei confronti dell'assicurazione per ottenere il riconoscimento di una somma maggiore.
Il Tribunale liquida una somma complessiva pari a 238mila e 751 euro. Così, per i Giudici, la persona danneggiata è «integralmente risarcita».
Viene anche rilevato che comunque il motociclista «ha percepito più della somma liquidata, ma senza obbligo di restituzione dell'eccesso, non avendo la compagnia di assicurazione fatto domanda di restituzione».
In Appello, però, il motociclista si lamenta per «la mancata considerazione della personalizzazione del risarcimento» e per «il mancato riconoscimento della futura capacità lavorativa, in termini di chance perduta». Ma queste osservazioni vengono respinte e ritenute prive di fondamento dai Giudici di secondo grado.

I due temi, cioè «personalizzazione del danno» e «chance perduta» in prospettiva lavorativa, vengono riproposti in Cassazione dal legale del motociclista.
I Giudici d'Appello hanno ritenuto decisivo il difetto di prova in merito agli «elementi necessari, da un lato, ad una personalizzazione, e per altro verso a dimostrare una qualche futura attività lavorativa che possa dirsi pregiudicata dall'incidente».
Identica linea di pensiero adotta la Cassazione, respingendo definitivamente le osservazioni proposte dal legale del motociclista. In prima battuta, viene ribadito che egli «non ha allegato circostanze specifiche che possano giustificare una personalizzazione del danno, essendosi limitato ad allegare a tal fine l'età e la gravità delle lesioni», elementi che «entrano nel calcolo della liquidazione standard, ossia tabellare».
Per quanto concerne poi l'ipotetica «perdita futura di guadagno», connessa, secondo il motociclista, al «riconoscimento del danno futuro alla capacità lavorativa» da lui subito, i Giudici della Cassazione escludono si possa parlare di «perdita di chance». Ciò perché il danneggiato «non ha allegato alcunché a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro» né «di come la sua invalidità possa avere incidenza sulla capacità di lavoro», concludono dalla Cassazione.

*Fonte: dirittoegiustizia.it

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