IMU sugli immobili strumentali: sì alla deducibilità dalle imposte sui redditi d'impresa
09 Dicembre 2020
Con sentenza n. 262/20, depositata il 4 dicembre, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'IMU sugli immobili strumentali quale «costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto».
In accoglimento delle questioni sollevate dalla CTP di Milano sull'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 (nel testo in vigore nel 2012), la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'indeducibilità, dall'imponibile IRES e IRPEF sui redditi d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili strumentali, per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 5 Cost..
Infine, la Corte ha escluso di estendere l'illegittimità costituzionale alle disposizioni che negli anni successivi hanno introdotto la deducibilità parziale dell'IMU sugli immobili strumentali, in quanto in tale percorso normativo il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla previsione della totale deducibilità a partire dal 2022.
Fonte: Diritto e Giustizia |