IMU sugli immobili strumentali: sì alla deducibilità dalle imposte sui redditi d'impresa

La Redazione
09 Dicembre 2020

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/20, ha dichiarato incostituzionale l'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile delle imposte IRES e IRPEF sui redditi d'impresa.

Con sentenza n. 262/20, depositata il 4 dicembre, la Corte Costituzionale ha ritenuto l'IMU sugli immobili strumentali quale «costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto».

In accoglimento delle questioni sollevate dalla CTP di Milano sull'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 (nel testo in vigore nel 2012), la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'indeducibilità, dall'imponibile IRES e IRPEF sui redditi d'impresa, dell'IMU relativa agli immobili strumentali, per violazione del principio di coerenza, e quindi di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 5 Cost..


Giungendo a tale decisione, la Corte ha premesso che «l'originaria linearità del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, di cui l'IMU costituiva un tassello essenziale, è stata travolta dai successivi interventi normativi: per effetto di un'evoluzione poco lineare e sistematica, già fin dal 2012 l'IMU è stata, infatti, radicalmente trasformata, divenendo, tra l'altro, un tributo particolarmente gravoso e critico per le imprese».


Tuttavia, la decisione della Consulta, «non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi», anche se, al di fuori di ipotesi giustificabili in termini di proporzionalità e ragionevolezza, «le deroghe stentano a trovare adeguata ragione giustificatrice».

Infine, la Corte ha escluso di estendere l'illegittimità costituzionale alle disposizioni che negli anni successivi hanno introdotto la deducibilità parziale dell'IMU sugli immobili strumentali, in quanto in tale percorso normativo il legislatore si è gradualmente corretto, fino a giungere alla previsione della totale deducibilità a partire dal 2022.

Fonte: Diritto e Giustizia

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