Il termine breve per il ricorso in Cassazione avverso le decisioni disciplinari del CNF

09 Dicembre 2020

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 4 dicembre 2020, n. 27773 ha chiarito alcuni aspetti processuali in relazione ai termini di impugnazione delle decisioni disciplinari.

Il caso. All'origine il caso di un avvocato incolpato in sede disciplinare di non aver discusso con il proprio cliente delle iniziative da assumere a seguito di una sentenza penale di condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione poi passata in giudicato per mancata proposizione dell'appello.
A seguito dell'irrogazione della censura da parte del Consiglio dell'ordine locale l'avvocato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, però, ne dichiarava l'inammissibilità per tardività.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, infatti, trattandosi di un ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine (allora competente anche per il disciplinare) il termine per il ricorso era quello di venti giorni dalla notificazione della decisione, anziché quello di trenta giorni previsto dall'attuale legge professionale che opera soltanto per le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il ricorso per cassazione. Proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, la Suprema Corte nel dichiararne l'inammissibilità ha modo di soffermarsi sui termini di impugnazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare.
A tal fine la norma rilevante è l'art. 36 comma 6 della legge professionale n. 247/2012 a mente del quale «gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge».
Orbene, la Cassazione ricorda che il termine di trenta giorni decorre dalla notificazione della decisione disciplinare ad opera del Consiglio Nazionale Forense (e, quindi, dalla notificazione d'ufficio) e che il termine cd. “lungo” di cui all'articolo 327 c.p.c. opera soltanto residualmente e, cioè, quando non vi sia stata alcuna notificazione.

Notificazione… Peraltro, nel caso del procedimento disciplinare eccezionalmente la notificazione rilevante ai fini del decorso del termine breve è quella eseguita presso la parte personalmente e non presso il difensore.
Ed infatti, «non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione».

… nel domicilio eletto… In ogni caso, resta che laddove l'avvocato incolpato abbia eletto domicilio presso un altro avvocato dal quale abbia inteso farsi assistere nel corso del procedimento disciplinare la notificazione deve essere effettuata nel domicilio eletto.

… oggi per via telematica… Inoltre, la Suprema Corte ha anche avuto modo di precisare che “oggi” la notificazione d'ufficio deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata.
E ciò perché la legge 25 giugno 2020, n. 70 nel convertire il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 ha previsto che anche nei procedimenti davanti al Consiglio Nazionale Forense le notificazioni «sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata».

… ”ieri” eleggendo domicilio in Roma. Viceversa, per i procedimenti precedenti (e quindi anche per quello oggetto del giudizio di legittimità) le parti interessate erano onerate di eleggere domicilio in Roma e, in mancanza della elezione di domicilio, le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio Nazionale.
E poiché nel caso di specie l'incolpata aveva eletto domicilio in Roma (presso un avvocato) il termine breve per il ricorso in cassazione decorreva dalla notificazione presso l'avvocato domiciliatario.

Rimessione in termini? E ciò senza che possa venire in rilievo alcuna ipotesi di rimessione in termini (che pure la ricorrente aveva chiesto) in quanto l'istituto (che pure si applica ai giudizi di cassazione e a quelli davanti al Consiglio Nazionale Forense) opera soltanto in presenza di una causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà.
Ne deriva che «la dimenticanza, dovuta a trascuratezza o a negligenza o anche ad un disguido, o le difficoltà operative del domiciliatario nel trasmettere la dovuta notizia alla parte … attengono esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte stessa e il professionista incaricato della domiciliazione e della ricezione della notificazione, e non sono rivelatrici di una causa non imputabile, che presuppone un comportamento diligente».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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