Il recupero delle spese processuali nel caso di pluralità di parti vittoriose
10 Dicembre 2020
Tizio - aggiudicatario di un appalto di lavori - cita in giudizio il Condominio perchè in seguito all'inesecuzione dello stesso contratto, sosteneva di aver diritto ad ottenere il compenso di cui all'appalto oltre al risarcimento del danno (appunto per l'inosservanza del contratto di appalto concluso). Il Condominio non si costituisce in giudizio (così deliberato) ma intervengono in giudizio tempestivamente 14 condomini per resistere all'azione risarcitoria. Il Tribunale di Taranto, con sentenza, rigetta la domanda ritenendo inefficace l'appalto e condanna l'attore a «rifondere agli interventori le spese e competenze di lite liquidandole in euro 9.000,00 oltre accessori». La domanda è: legittimati all'azione di recupero sono gli interventori necessariamente in via contestuale e congiunta oppure ciascuno può recuperare l'intero? Si specifica che il Tribunale non ha fatto alcun riferimento al compenso (unico) maggiorato per il numero delle parti costituite/intervenute. Ha solo liquidato le spese in 9.000,00 euro.
Dal quesito, ove si illustra la vicenda, sembra che la domanda sia riferita al caso in cui venga condannato un soggetto, nel caso l'attore, nei confronti di più soggetti costituiti quali convenuti. Il problema riguarda la solidarietà dal lato attivo nel recupero delle spese di lite. Orbene, secondo le regole generali, la solidarietà attiva, a differenza di quella passiva, non si presume. Secondo questo principio ogni creditore potrà richiedere le spese solo pro quota che, in mancanza di diversa statuizione, saranno suddivise in parti uguali. Di conseguenza, si ritiene che ogni condomino costituito potrà richiedere la rifusione delle spese solo in ragione della propria quota. Infatti, il titolo su cui si basa la condanna alle spese è il provvedimento giudiziale non importando affatto il titolo sostanziale sul quale si sia basata la decisione della causa. Nel procedimento civile, in materia di spese legali si rinviene, infatti, l'art. 97 c.p.c. che si occupa del caso opposto ove vi siano più soccombenti, stabilendo che il giudice ripartisce le spese in ragione dell'interesse di ciascun soccombente nella causa e, in mancanza di tale statuizione, le spese si intendono ripartite fra le parti soccombenti in quote uguali. Qui si ha una deroga alla regola generale di cui all'art. 1294 c.c. che presume la solidarietà passiva nel caso di più debitori. Nessuna norma vi è, però, per il caso che qui ci interessa e cioè per il caso in cui vi siano più creditori nei confronti di una sola parte soccombente. E ciò è facilmente comprensibile ove si rifletta sul fatto che il legislatore ha inteso derogare alla solidarietà nel caso di più condebitori, cosa del tutto inutile nel caso di più creditori per i quali già il principio della presunzione di solidarietà non sussiste. Pertanto, nel caso di specie, si deve intendere che ogni creditore delle spese legali potrà agire per recuperare solamente la sua quota che, in mancanza di diversa statuizione, si dovrà presumere divisa in parti uguali fra tutti creditori, sicché per recuperare l'intera somma dovranno agire tutti i convenuti risultati vittoriosi. Così sembra orientarsi anche la giurisprudenza nel caso in cui più parti vittoriose siano state patrocinate da differenti difensori: «La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi» (Cass. civ., sez. II, sent., n. 663/1999). Allo stesso modo Cass. civ., sez. VI - 3, ord., n. 18256/2017, secondo la quale: «La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi». Del che, a contrario, ma non senza incertezze, sembra evincersi che la solidarietà attiva si possa configurare nel caso in cui più parti vittoriose siano state patrocinate da un unico difensore soprattutto se tale solidarietà sia prevista dal provvedimento giudiziale; in mancanza, a parere di chi scrive, verrà mantenuto il principio della insussistenza della solidarietà attiva tanto che si dovrà presumere che ogni parte vittoriosa abbia diritto ad una uguale quota di spese legali liquidate cumulativamente in sentenza.
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