Lotteria degli scontrini: istruzioni per l'uso

Giancarlo Marzo
10 Dicembre 2020

Nonostante le istanze avanzate dalle principali associazioni di categoria sull'opportunità di un nuovo slittamento - fondate sui dati resi noti da Sogei in ordine al mancato adeguamento tecnico da parte di un considerevole numero di esercenti - il debutto dell'attesa lotteria degli scontrini è confermato per il prossimo 1° gennaio, così come previsto dall'art. 141 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La data di avvio dell'iniziativa, del resto, inizialmente fissata al 1° gennaio 2018 dalla L. n. 232/540 (Legge di Bilancio 2017), era già stata posticipata dapprima al 1° gennaio 2020 dal D.L. n. 119/2018 (Decreto Fiscale 2019) e, successivamente, al 1° luglio del 2020, ad opera del D.L. 124/2019 (Decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020).
Premessa

Nonostante le istanze avanzate dalle principali associazioni di categoria sull'opportunità di un nuovo slittamento - fondate sui dati resi noti da Sogei in ordine al mancato adeguamento tecnico da parte di un considerevole numero di esercenti - il debutto dell'attesa lotteria degli scontrini è confermato per il prossimo 1° gennaio, così come previsto dall'art. 141 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La data di avvio dell'iniziativa, del resto, inizialmente fissata al 1° gennaio 2018 dalla L. n. 232/540 (Legge di Bilancio 2017), era già stata posticipata dapprima al 1° gennaio 2020 dal D.L. n. 119/2018 (Decreto Fiscale 2019) e, successivamente, al 1° luglio del 2020, ad opera del D.L. 124/2019 (Decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020).

Ratio dello strumento è coinvolgere i contribuenti/consumatori nell'attività di contrasto dell'evasione premiando al contempo anche gli esercenti virtuosi.

I contribuenti consumatori, infatti, per accedere al concorso ed avere la possibilità di vincere cospicue somme di denaro esentasse, dovranno richiedere agli esercenti la produzione dello scontrino fiscale.

Tuttavia, sono previste delle limitazioni: potranno partecipare alla lotteria soltanto i contribuenti maggiorenni e residenti in Italia e non saranno ammesse le spese effettuate nell'attività di impresa, arte o professione nonché quelle sostenute online (c.d. acquisti e-commerce).

Il codice lotteria

Dal 1° dicembre è già attiva sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it la procedura per partecipare alla lotteria degli scontrini, Il primo step prevede l'ottenimento del codice lotteria, un codice a barre alfanumerico composto da otto caratteri, da esibire all'atto del pagamento cashless agli esercenti in forma sia cartacea che digitale (salvato su dispositivo mobile). Per ottenerlo, basta inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del “portale lotteria”. Nessun problema in caso di smarrimento: è possibile ottenere fino a 20 codici associabili al proprio codice fiscale utilizzabili alternativamente tra loro. Una volta esibito all'atto dell'acquisto, sarà compito dell'esercente trasmettere i dati del contribuente mediante il registratore telematico RT ovvero i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Trasmissione telematica dei dati mediante i Registratori Telematici RT o il servizio web dell'Agenzia delle Entrate

Come anticipato, gli esercenti potranno:

a) dotarsi di un registratore telematico RT, la cui peculiarità è quella di memorizzare e trasmettere i dati sui corrispettivi - generati dalla vendita di beni e servizi - direttamente ai server del Fisco con cadenza giornaliera; oppure

b) utilizzare i registratori di cassa ad oggi esistenti, a condizione che gli stessi siano adattati in modo da rispettare i requisiti previsti nelle specifiche tecniche emanate dall'Agenzia delle Entrate.

Ma come funziona un registratore telematico RT? È un particolare tipo di cassa che elabora i dati memorizzati durante tutta la giornata lavorativa, sigillandoli elettronicamente ed inviandoli telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il registratore genererà giornalmente un tracciato recordin formato xml, composto da tutti i documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti che hanno esplicitamente dichiarato di voler partecipare alla lotteria. La trasmissione all'Agenzia delle Entrate avverrà mediante l'apposito servizio “lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST” su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2. I dati oggetto di trasmissione saranno:

  • denominazione del cedente/prestatore;
  • identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
  • identificativo del punto cassa;
  • data e ora del documento;
  • importo del corrispettivo;
  • codice lotteria del cliente.

Le regole di composizione del file prevedono che l'xml prodotto contenga da 1 a 100 documenti e non ecceda la dimensione massima di 60kb. È importante sottolineare che, al fine di consentire un efficiente funzionamento del sistema, ciascun file trasmesso dovrà rispettare almeno uno dei summenzionati criteri, quindi contenere un numero massimo di 100 documenti oppure avere una dimensione massima di 60kb.

Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, l'invio dei documenti commerciali avverrà utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo, nell'arco della giornata di emissione del documento commerciale e comunque entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, come previsto dall'articolo 2, comma 6-ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015.

Tuttavia, alternativamente all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia delle Entrate, disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa

Preme sottolineare che gli esercenti potranno beneficiare di un credito di imposta per l'acquisto dei nuovi registratori telematici RT o l'adattamento di quelli già detenuti. In particolare, il credito di imposta, pari al 50% della spesa sostenuta nel 2019 e 2020, potrà essere utilizzato per un massimo di 250 euro, in caso di acquisto, e 50 euro, in caso di adeguamento, per ogni strumento tecnologico utilizzato. L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24 (utilizzando il codice tributo 6899), a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento della cassa.

Premi ed estrazioni

Sono previsti diversi premi con cadenza annuale, mensile e settimanale. Nello specifico: due premi per l'estrazione annuale (un premio da 5 milioni di euro per il consumatore, un premio da 1 milione di euro per l'esercente); 20 premi per le estrazioni mensili (10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori, 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti) e 30 premi per le estrazioni settimanali (15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti).

Premi per i consumatori

Importo del premio

Periodicità estrazioni

Numero estrazioni

25.000 euro

settimanali

15

100.000 euro

mensili

10

5.000.000 euro

annuale

1

Premi per gli esercenti

Importo del premio

Periodicità estrazioni

Numero estrazioni

5.000 euro

settimanali

15

20.000 euro

mensili

10

1.000.000 euro

annuale

1

I suddetti importi - esenti da imposte - verranno erogati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile (nell'ipotesi in cui i soggetti vincitori siano sforniti di conto bancario).

I vincitori saranno informati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via pec e SMS (se hanno comunicato tali dati nell'area riservata del portale lotteria). Oppure, accedendo con Spid, CNS o Fisconline all'area riservata del portale lotteria, verranno informati tramite una notifica che segnala la vincita.

Profili critici

La lotteria - così come delineata - presenta diversi profili critici.

In primo luogo, per la sua buona riuscita sarà necessario che gli esercenti, oltre a procurarsi i nuovi registratori telematici RT e adeguare quelli già in uso, trasmettano il codice lotteria del cliente all'Agenzia delle Entrate. Quest'ultimo adempimento, tuttavia, è rimesso alla discrezionalità del commerciante, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di rifiuto.

Difatti, solo la prima versione dell'art. 20 del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale 2020) prevedeva una sanzione amministrativa, di importo compreso tra 100 e 500 euro, per l'esercente che avesse rifiutato, al momento dell'acquisto, il codice del contribuente o non avesse trasmesso all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. Nell'attuale formulazione della norma la sanzione è stata eliminata e sostituita con la mera possibilità del cliente di segnalare il comportamento scorretto dell'esercente nell'apposita sezione dedicata alla lotteria, contenuta nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Segnalazione, questa, che potrà essere utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Un ulteriore profilo critico è rinvenibile nel divieto, imposto dall'Agenzia delle Entrate, di utilizzare in detrazione le spese mediche per le quali si comunica il codice lotteria. Difatti, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, con il provvedimento dell'11 novembre 2020, n. 51449, che sarà possibile partecipare alla lotteria anche con le spese sanitarie, a condizione però che i contribuenti facciano una scelta: decidere se beneficiare della detrazione del 19% e delle altre agevolazioni previste o tentare la sorte e partecipare alla lotteria degli scontrini. In quest'ultimo caso, il contribuente non dovrà fornire il proprio codice fiscale bensì solo il codice lotteria.

Sarebbe, quindi, auspicabile un intervento del Governo atto a ridurre le criticità rilevate, magari mirato a

a) sostenere con ulteriori agevolazioni i commercianti nell'acquisto e adeguamento dei registratori di cassa, atteso che - ad oggi - solo il 50% degli stessi risulta abilitato alla lotteria digitale, i costi di adeguamento sono aumentati notevolmente e le operazioni sono divenute più complesse a causa dell'emergenza Covid-19;

b) includere le spese mediche alla lotteria senza dover rinunciare alle agevolazioni fiscali dato che il contribuente potrebbe non essere mai baciato dalla fortuna.

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