Inutile per l'imprenditore fallito dare la colpa al curatore per non aver aderito alla rottamazione: condanna confermata

La Redazione
10 Dicembre 2020

La causa di non punibilità prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dall'art. 11 D.Lgs. n. 158/2015, per i reati di cui agli 10-bis, 10-ter e art. 10-quater, comma 1, ha natura personale. Di conseguenza, tenuto al pagamento del debito è esclusivamente l'autore del reato e, dunque, colui che era obbligato al versamento delle somme dovute al momento della scadenza del termine "lungo" previsto dal D.lgs. n. 74/2000, artt. 10-bis e 10-ter, ovvero che ha omesso il versamento utilizzando in compensazione crediti non spettanti. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34940/20, depositata il 9 dicembre.

La Corte d'Appello di Trento confermava la decisione di prime cure che, a seguito di giudizio abbreviato, condannava l'imputato alla pena di 20mila euro di multa (in sostituzione di 2 mesi e 20 giorni di reclusione) per il reato di omesso versamento delle ritenute operate quale sostituto di imposta. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione deducendo illogicità della motivazione per aver disatteso la richiesta di assoluzione fondata sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000. Il ricorso sostiene infatti che il mancato inserimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del credito tributario relativo alle somme non versate, ha impedito al curatore fallimentare di ricorre alla rottamazione prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, art. 11.

A maggior ragione, ciò ha impedito all'imputato di ricorrere personalmente alla rottamazione perché, in quanto fallito, non era legittimato a disporre o effettuare pagamenti in nome e per conto della società in fallimento.

La Corte ricorda che l'art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dall'art. 11 D.lgs. n. 158/2015, ha introdotto una (nuova) causa di non punibilità per i reati di cui agli 10-bis, 10-ter e art. 10-quater, comma 1, della quale l'autore del reato può fruire a condizione che paghi il debito tributario, al lordo di sanzioni e interessi, nei termini e modi da esso stabiliti. Trattandosi dunque di una causa personale di esclusione della punibilità «tenuto al pagamento del debito è esclusivamente l'autore del reato e, dunque, colui che era obbligato al versamento delle somme dovute al momento della scadenza del termine "lungo" previsto dal d.lgs. n. 74/2000, artt. 10-bis e 10-ter, ovvero che ha omesso il versamento utilizzando in compensazione crediti non spettanti, anche se "medio tempore" abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa». In altre parole, la fatto che il ricorrente abbia perso la legale rappresentanza della società dopo aver commesso il reato non costituisce argomento dirimente, nemmeno se la perdita della rappresentanza avvenga, come nel caso di specie, a causa del fallimento dell'impresa.


Ugualmente infondata è la censura relativa all'omesso inserimento della cartella di pagamento tra quelle che avrebbero potuto beneficiare della rottamazione, circostanza che ne avrebbe impedito il pagamento da parte del curatore. Il Collegio ricorda infatti che «il quomodo dell'estinzione del debito non rileva ai fini dell'an dell'estinzione stessa, posto che tale circostanza non ostava al pagamento del debito nella sua interezza».


Infine, viene sottolineato il fatto che il ricorrente non abbia mai dedotto di aver messo a disposizione del curatore le somme necessarie al pagamento integrale del debito. Correttamente dunque la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, privilegiando il dato oggettivo del mancato pagamento.

In conclusione, la Corte non può che dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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