Valida la costituzione del condominio in appello mediante la procura conferita al difensore in primo grado
10 Dicembre 2020
Così la Cassazione con ordinanza n. 27302/20, depositata il 30 novembre.
Il caso. Una condomina proponeva innanzi al Tribunale competente impugnativa per l'annullamento di una delibera assembleare, eccependo l'invalidità della stessa per contrasto con l'art. 9 del regolamento condominiale, non avendo l'amministratore provveduto alla preventiva comunicazione del bilancio ai condomini. Il giudice di primo grado rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia veniva proposto gravame innanzi Corte di Appello che in parziale riforma della sentenza di prime cure, annullava la delibera e rigettava il ricorso incidentale proposto dal condominio e, ritenuta la reciproca soccombenza, compensava per la metà le spese processuali e condannava l'appellante principale al rimborso del residuo. Avverso la decisione del giudice del gravame, la condomina proponeva ricorso in cassazione adducendo tre motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. nonché degli artt. 156, comma 2, 82, 83, 84 c.p.c. Resisteva, con controricorso, il condominio e proponeva ricorso incidentale, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137, comma 2, c.c. e dell'art. 345 c.p.c.
Il mandato conferito al difensore si estende anche al giudizio del gravame. Con il primo motivo, la ricorrente contestava l'assunto della Corte di Appello che aveva considerato valida la costituzione nel giudizio del condominio nonostante l'invalidità della procura alle liti rilasciata dall'ex amministratrice, sostituita da delibera di nomina da altro amministratore. La Corte di Appello aveva ritenuto idoneo il mandato conferito al difensore in calce all'atto di citazione di primo grado e valido anche per i successivi gradi di giudizio. La Cassazione ritiene il primo motivo del ricorso infondato, sostenendo che il difetto di valida procura dell'appellato non incide sulla regolarità del rapporto processuale, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza dell'appellato nel processo abbia recato pregiudizio all'appellante. La nullità della procura conferita per il grado di appello da chi, alla data di costituzione in giudizio, risultava già cessato dalla carica di amministratore del condominio appellato, perché dimissionario e sostituito con altra persona dall'assemblea, non comporta la nullità la costituzione in appello del condominio avendo la stessa parte comunque rilasciato in primo grado una procura alle lite valida per tutti i gradi del giudizio, e non implicando di per sé il richiamo nella comparsa del procedimento di impugnazione ad una procura invalida una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita, né altrimenti rilevando il mutamento della persona dell'amministratore avvenuto in corso di causa (Cass. 5 marzo 2020, n. 6162).
Inammissibilità degli altri motivi. La Suprema Corte dichiara inammissibile anche il secondo e terzo motivo del ricorso, ritenendo che, per la prosecuzione del processo nell'ipotesi di interruzione a seguito di provvedimento di sospensione del difensore, una volta terminato tale periodo, non è necessaria una nuova procura alle liti, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente che il procuratore riprenda a svolgere le proprie funzioni. Sul terzo motivo si ritiene che la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione delle spese tra le parti rientrino nel potere discrezionale del giudice e resta sottratta al sindacato di legittimità.
In conclusione, i ricorsi sia principale che incidentale vengono rigettati, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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