Sulla risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore

Redazione scientifica
10 Dicembre 2020

In tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda.

Così con ordinanza n. 27955/20 depositata il 7 dicembre.

Nell'ambito del ricorso proposto dalla locataria, destinataria di intimazione di sfratto oltre che di citazione per convalida del mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ad un periodo, al resisteva la parte locatrice, la Corte di Cassazione escludeva la lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. da parte della Corte d'Appello.

In particolare, con riferimento al pagamento del canone, secondo la Suprema Corte, i Giudici territoriali hanno fatto buon governo del principio secondo cui «in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, non trova applicazione nei contratti di durata la regola secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla, atteso che nel contratto di locazione, invece, trova applicazione la regola secondo cui il conduttore può adempiere anche dopo la proposizione della domanda, ma l'adempimento non vale a sanare o diminuire le conseguenze dell'inadempimento precedente e rileva soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità».

E ancora, la Corte territoriale ha correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di contratto di locazione, ai fini dell'emissione della richiesta pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore il giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento di quest'ultimo anche alla stregua del suo comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453 c.c..
Il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto (salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) fino alla riconsegna».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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