Il fatto. A seguito di un incidente stradale in cui riportavano danni entrambi i coinvolti, agiva in giudizio per primo chi aveva subito danni minori, dichiarandosi corresponsabile.
Si costituiva in giudizio la convenuta con domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'originario attore, e conseguentemente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per oltre settecentomila euro.
Il tribunale, dichiarata la responsabilità esclusiva dell'attore, condannava lo stesso in solido con la propria assicurazione a risarcire il danno.
Nel successivo giudizio di appello la decisione di primo grado veniva parzialmente riformata e per quel che concerne la liquidazione del danno determinata utilizzando le tabelle di Milano per liquidare il danno biologico permanente nella misura 28%, aggiungendovi il danno biologico temporaneo per 120 giorni di inabilità temporanea assoluta ed 180 giorni di inabilità temporanea parziale.
Veniva riconosciuta, in via equitativa, la somma di € 30.000 a titolo di personalizzazione tenendo conto delle sofferenze e del peggioramento della qualità della vita nonché ulteriori € 15.000 per la cinestasi lavorativa.
Per quanto concerne la capacità lavorativa specifica, in particolare, la Corte d'Appello aderiva alla indicazione del CTU che aveva quantificato la stessa nella misura del 7%.
La danneggiata ha svolto ricorso per la cassazione della sentenza sia per aver riconosciuto la Corte d'Appello la lesione della capacità lavorativa specifica nella misura del 7% senza considerare la plurima certificazione attestante l'invalidità civile del 50%, e sia per non aver tenuto conto del danno alla vita di relazione, del danno morale e del danno estetico.
Il giudice di merito deve motivare la scelta di preferire la CTU alle altre risultanze istruttorie. Relativamente al primo aspetto la Cassazione ha riconosciuto fondate le ragioni della ricorrente.
A fronte di una valutazione del CTU della riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 7%, da un lato, e dall'altro del certificato di invalidità civile reso dalla Commissione medica pubblica, dalla perizia medico-legale, dall'attestazione della regione Marche nonché da alcune prestazioni mediche, che hanno riconosciuto l'invalidità civile nella misura del 50%, la Corte di merito non solo non ha spiegato le ragioni per cui ha basato la propria decisione esclusivamente sulla relazione del consulente d'ufficio omettendo di considerare il fatto che dalle altre emergenze istruttorie risultava il riconoscimento di una lesione della capacità lavorativa specifica più grave, senza peraltro motivare la scelta di ritenere la valutazione del CTU più fondata o convincente rispetto alle altre risultanze istruttorie, ma neppure ha fornito una giustificazione logica e coerente con quanto da essa stessa accertato.
Infatti, le accertate lesioni riportate dalla donna (in particolare: la difficoltà di mantenimento della posizione eretta e i problemi all'apparato urogenitale) sono in contraddizione logica con la conclusione, dalla stessa corte raggiunta, di difetto di prova della ricorrenza di un danno da lesione alla capacità lavorativa specifica superiore al 7% e con la riconduzione dei detti postumi solo in termini di cinestesi lavorativa.
Ricordando il proprio precedente di quest'anno (n. 8460/20), la Terza Sezione ha ribadito come non sia consentito al giudice di secondo grado procedere all'adempimento del dovere motivazionale «come se fosse investito di un giudizio di legittimità».
Ha errato dunque, la Corte d'Appello, nell'affidarsi apoditticamente ed unicamente alla CTU senza considerare le altre risultanze istruttorie, e tale motivo di ricorso è stato dunque accolto dalla Cassazione.
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale. Con il secondo motivo di ricorso in realtà sono state mosse tre differenti censure alla sentenza:
A) relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale, la Cassazione ha ribadito ancora una volta il proprio orientamento degli ultimi anni (si veda per esempio Cassazione, ordinanza n. 24473/20) secondo cui, per quanto attiene la quantificazione del danno risarcibile, il giudice deve valutare, congiuntamente ma distintamente, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, concernente il dolore, al vergogna, la disistima di sé, la paura, ecc.) quanto quello dinamico-relazionale (ovvero il peggioramento delle relazioni di vita esterne).
In caso di danno permanente alla salute mentre la misura standard del risarcimento può essere aumentata nella sua componente dinamico-relazionale solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari, dovendosi altrimenti parlare di duplicazione risarcitoria.
Viceversa, in caso di congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute non costituisce duplicazione risarcitoria;
B) Quanto al danno consistente nella contrazione di reddito, che va tenuto distinto dalla cenestesi lavorativa, secondo la Cassazione ha errato la Corte d'Appello da un lato nel non tener conto della diversa valutazione del danno come emergente dalle prove addotte dalla danneggiata rispetto al risultato della CTU e non ha motivato la decisione di fondare la decisione solo sulla relazione, ma non ha neppure dato rilievo alla tipologia di postumi lamentati nella loro incidenza sulla capacità di svolgimento della precedente attività lavorativa a tempo pieno, limitandosi dunque a considerarli solo per le loro implicazioni sulla maggior usura e difficoltà nell'attendere le mansioni lavorative.
Anche sotto questo profilo, dunque, la Terza Sezione ha accolto il ricorso;
c) per quel che concerne il mancato riconoscimento dei danni per le spese mediche, fisioterapici che e riabilitative future, motivato dalla Corte d'appello a causa della non dimostrata prevedibilità o necessità, sul punto la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di secondo grado.
*FONTE: dirittoegiustizia.it