Con la rottamazione delle cartelle i beni sequestrati tornano al contribuente

La Redazione
11 Dicembre 2020

Attraverso la rottamazione delle cartelle, viene meno il profitto del reato contestato al contribuente e dunque anche l'oggetto del sequestro preventivo che deve essere di conseguenza revocato. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35175/20, depositata il 10 dicembre.

Attraverso la rottamazione delle cartelle, viene meno il profitto del reato contestato al contribuente e dunque anche l'oggetto del sequestro preventivo che deve essere di conseguenza revocato. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35175/20, depositata il 10 dicembre.

Il Tribunale di Varese rigettava l'appello del PM avverso la pronuncia con cui il Giudice di Pace aveva revocato il sequestro preventivo disposto sui beni di una donna indagata per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore generale. La difesa ha depositato memoria con cui afferma che la CTR ha evidenziato l'avvenuto pagamento delle somme in oggetto, mediante adesione alla rottamazione delle cartelle, pertanto il sequestro non poteva operare sulle somme versate ex art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000.

Il ricorso risulta inammissibile. Il provvedimento impugnato ha infatti correttamente motivato la decisione rilevando come il fumus dei reati in accertamento sia venuto meno posto che la contribuente ha effettuato la rottamazione delle cartelle, come dalla stessa invocato e come accertato anche dalla sentenza della CTR. Con la rottamazione infatti viene meno il profitto del reato e dunque anche l'oggetto del sequestro preventivo. Dagli atti emerge inoltre il pagamento dell'intera somma con la rottamazione e la contestuale rinuncia dell'Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale. In tal senso, l'art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018 prevede la c.d. rottamazione ter con la quale, mediante pagamento dell'importo iscritto a ruolo, si estingue il debito fiscale e non sono dunque dovute né le sanzioni né gli interessi di mora.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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