Ammissibile la memoria difensiva inviata all’indirizzo PEC della cancelleria della sezione della Cassazione

La Redazione
11 Dicembre 2020

È legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c. depositata dal ricorrente mediante PEC, inviata dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo PEC della cancelleria della sezione della Suprema Corte e da questa tempestivamente ricevuta.

È legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c. depositata dal ricorrente mediante PEC, inviata dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo PEC della cancelleria della sezione della Suprema Corte e da questa tempestivamente ricevuta.

Nell'esaminare il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR che confermava il rigetto dell'impugnazione delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli riferiti ad alcuni anni di imposta, la Corte di Cassazione, con ordinanza n 27672/20, esamina preliminarmente la memoria depositata dal ricorrente mediante PEC.

La memoria ai sensi art. 380-bis, comma 1, c.p.c. viene infatti ritenuta legittimamente esaminabile dalla Corte in quanto la PEC inviata dall'indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all'indirizzo PEC della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta deve considerarsi equiparata alla raccomandata di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, D.lgs. n. 82/2005 e conforme ai principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi atti.

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