Responsabilità solidale per gli obblighi da lavoro: cuius commoda eius et incommoda?

Teresa Zappia
14 Dicembre 2020

Il collegamento economico-funzionale tra imprese dello stesso gruppo non incide sulla loro reciproca autonomia e non determina ex se l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro sussistente con una sola di esse...
Massima

Il collegamento economico-funzionale tra imprese dello stesso gruppo non incide sulla loro reciproca autonomia e non determina ex se l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro sussistente con una sola di esse.

La co-datorialità presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva e l'utilizzazione contemporanea ed indistinta della prestazione lavorativa da parte delle società costituenti il gruppo, con esercizio dei tipici poteri datoriali. Sussistendo un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, le obbligazioni da esso scaturenti gravano su tutti i fruitori dell'attività ex art. 1294 c.c.

Il caso

Il lavoratore agiva in giudizio chiedendo l'accertamento, nei confronti della società datrice, del superiore inquadramento contrattuale in considerazione delle mansioni effettivamente svolte ed il connesso diritto alle differenze retributive. Chiedeva, inoltre, che venisse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Intesa San Paolo S.p.A.

Si costituiva in giudizio la società datrice (consortile del gruppo Intesa Sanpaolo), contestando le domande e chiedendone la reiezione, non sussistendo indici di subordinazione con riferimento ad Intesa ed essendo stato il rapporto di lavoro gestito esclusivamente dalla medesima resistente, con esercizio dei poteri di direzione, organizzazione e controllo della prestazione lavorativa. Sosteneva inoltre la correttezza dell'inquadramento contrattuale attribuito al lavoratore sulla base delle mansioni effettivamente svolte. Analoghe eccezioni venivano sollevate da Intesa San Paolo S.p.A.

La questione

Entro quali limiti le società facenti parte di un medesimo gruppo possono ritenersi solidalmente responsabili per le obbligazioni scaturenti dal rapporto costituito tra il dipendente ed una sola di esse?

La soluzione del Tribunale

Il giudice fiorentino - in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – ha affermato che il solo collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno della loro autonomia e non può ex se determinare l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una sola di esse anche alle altre dello stesso gruppo. La codatorialità presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore formale, nonché la condivisione della prestazione lavorativa al fine di soddisfare l'interesse di gruppo da parte delle diverse società le quali esercitano i tipici poteri datoriali. Pertanto, oltre al collegamento economico-funzionale tra le imprese, al fine di poter dichiarare l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è necessario accertare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle società costituenti il gruppo. Tutti i fruitori dell'attività saranno responsabili delle obbligazioni scaturenti da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c.

Nel caso esaminato, ha affermato il Tribunale, risultava provato l'esistenza di un gruppo di società, l'integrazione delle attività esercitate dalle stesse e l'utilizzazione contemporanea della prestazione del lavoratore.

Osservazioni

La sentenza in commento si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale (ex plurimis: Cass. n. 315/2019) secondo il quale la sussistenza di un gruppo di imprese non comporta ex se la configurabilità di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro. Essendo fisiologico il collegamento tra le stesse, si richiede la ricorrenza di specifici presupposti: 1) unicità della struttura organizzativa e produttiva; 2) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; 3) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario; 4) utilizzazione “promiscua” della prestazione lavorativa da parte delle varie società costituenti il gruppo.

Alcuni dubbi sono sorti circa la necessaria compresenza dei suddetti presupposti.

In una recente sentenza, ad esempio, la Corte di cassazione (n. 12527/2019) ha affermato che lo svolgimento di prestazioni lavorative anche in favore di società diverse da quella formalmente datrice non costituisce un elemento indefettibile. Il rapporto di lavoro potrebbe comunque essere ricondotto ad un unico centro di imputazione - costituito dall'insieme delle società - anchenel caso in cui il datore formale non abbia alcuna autonomia decisionale ed organizzativa. Elemento determinante sarebbe allora la titolarità effettiva dei tipici poteri datoriali. Secondo un diverso orientamento ermeneutico, invece, proprio il promiscuo impiego della manodopera costituirebbe il criterio discriminante ai fini dell'individuazione di un unico centro di interessi. In genere la giurisprudenza impiega la formula dell' “unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro” sia per i casi di scomposizione fraudolenta dell'impresa, con utilizzo contemporaneo e indifferenziato del personale, che in quelli ove tale frammentazione è assente, sussistendo piuttosto un collegamento societario con utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative, senza tuttavia specificare se e in che modo, in tale ultima ipotesi, si realizzerebbe anche la contitolarità del rapporto di lavoro.

Alla questione in esame si collega l'istituto del distacco, la cui sussistenza escluderebbe ex se una preordinazione al frazionamento formale dell'unico soggetto giuridico. (Tribunale di Milano, 12 febbraio 2020, n. 356). Secondo un diverso orientamento, invece, il mero dato formale non sarebbe sufficiente, dovendosi accertare se tali operazioni siano sostanzialmente diretta ad una collaborazione tra le società ovvero a fini distinti, quale ad esempio un risparmio sul costo del personale (Tribunale di Salerno10 gennaio 2018, n. 39).

Con la l. n. 99/2013 è stato inserito nell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003 il comma 4-ter in base al quale, qualora il distacco avvenga tra imprese parti di un contratto di rete, l'interesse del distaccante sorge automaticamente (presunzione iuris et de iure). Tale disposizione è stata oggetto di un interpello presentato da Confindustria al Ministero del Lavoro. Quest'ultimo si è espresso (interpello n. 1 del 20 gennaio 2016) affermando che ai fini della sussistenza dell'interesse al distacco è sufficiente verificare l'esistenza tra il distaccante ed il distaccatario di un contratto di rete che, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, è diretto alla realizzazione di obiettivi comuni. Sulla base di tali considerazioni il Ministero ha osservato come anche nel gruppo di imprese è possibile riscontrare la condivisione di un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico, per cui anche ove il distacco avvenga tra società appartenenti al medesimo gruppo opererebbe la presunzione assoluta di cui al suddetto art. 30, comma 4-ter. (Cass. n. 8068/2016).

Quest'ultima disposizione prevede inoltre che “per le stesse imprese (nda: parti del contratto di rete) è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. Alla luce di quanto sopra sembra possibile chiedersi se anche tale ultima parte sia applicabile al gruppo di imprese. In ordine al concetto di “codatorialità” la giurisprudenza ha chiarito che, a prescindere dalla prova dell'esistenza di un unico gruppo societario, si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per diversi datori e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse dell'uno o dell'altro. La figura del datore viene individuata, infatti, sulla base di una “concezione realistica”, nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa, con le conseguenze connesse in punto di responsabilità per le obbligazioni scaturenti dal rapporto medesimo (Cass. n. 3899/2019) in coerenza con il noto brocardo cuius commoda eius et incommoda. La solidarietà passiva dei fruitori della prestazione rappresenta uno strumento di tutela del lavoratore: in ipotesi di licenziamento collettivo, ad esempio, l'accertata imputabilità del rapporto di lavoro a più datori amplia la verifica del corretto adempimento dell'obbligo di repechage, dovendosi valutare la possibilità di impiego nelle altre società del gruppo.

La normativa vigente sembrerebbe distinguere il concetto di “codatorialità” da quello di “contitolarità del rapporto”. Sebbene limitatamente alle imprese agricole, i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 31 d.lgs. n. 273/2006 regolano l'ipotesi di assunzione congiunta, ossia di contitolarità del rapporto di lavoro. Diversamente la codatorialità – tenuto anche conto della sedes materiae nel d.lgs. n. 273/2006 – presenterebbe caratteristiche simili all'istituto del distacco, attenendo all'esercizio condiviso del potere direttivo e di conformazione della prestazione lavorativa e non incidendo sulla titolarità del rapporto.

Secondo una diversa tesi dottrinale la codatorialità e l'assunzione congiunta sostanzierebbero entrambe ipotesi di contitolarità. La diversità tra i due istituti è individuata nella ratio: la prima sarebbe diretta a stabilire una condivisione del personale al fine di realizzare l'interesse condiviso, pattuito nel programma di rete; la seconda, sebbene altrettanto tesa alla condivisione del personale, atterrebbe all'ipotesi di imprese che, senza costituire un'organizzazione unitaria, perseguono il fine di utilizzare separatamente la prestazione, destinata quindi alle rispettive esigenze. Nell'assunzione congiunta, essendo le prestazioni rese in momenti distinti presso le diverse aziende, non potrebbe configurarsi un'ipotesi di responsabilità solidale in quanto si avrebbero tanti rapporti bilaterali quanti sono i soggetti che beneficiano del lavoratore co-assunto. Per tale ragione il Legislatore avrebbe ritenuto opportuno disporre espressamente la responsabilità solidale passiva per la sola ipotesi dell'assunzione congiunta e non anche per quella della codatorialità. Secondo questa dottrina, inoltre, qualora l'assunzione congiunta avvenga da parte di imprese retiste, condividenti obiettivi comuni al cui perseguimento vengano destinate le prestazioni dei lavoratori co-assunti, verrebbe contestualmente ad essere integrata una situazione di codatorialità. Difficoltà nella condivisione di tale orientamento si rinvengono in primis sul piano letterale della normativa, tenuto conto della sostanziale inutilità della distinzione tra i due istituti in relazione alle imprese retiste. Tale dottrina, inoltre, pone l'accento sull'impiego del lavoratore co-assunto in “momenti distinti” presso le diverse società, elemento fattuale non rinvenibilenella fattispecie legale di cui all'art. 31, comma 3-bis ove è fatto esclusivo riferimento allo “svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”, senza nulla precisare circa il momento (alternanza/contemporaneità) in cui esso dovrà avvenire.

La distinzione non ha scarso rilievo, soprattutto ove i chiarimenti soprariportati (interpello n. 1/2016) circa l'estensione al gruppo di imprese della disciplina di cui all'art. 30 co.4-ter possano costituire fondamento interpretativo per l'applicazione estensiva anche dell'istituto della codatorialità, intesa come una species del distacco ma “a parte complessa”.

Per l'ipotesi di codatorialità, inoltre, si rammenta che il Legislatore non ha espressamente stabilito la responsabilità in solido delle società (art. 31 comma 3-quinquies) facendo riferimento alle “regole stabile attraverso il contatto di rete”. In merito si riscontrano tre linee di pensiero:

- mancherebbe la solidarietà passiva (affermata in via pretoria nelle ipotesi di “codatorialità” nei gruppi di imprese), dovendosi fare riferimento alle specifiche previsioni del contratto di rete;

- la complessità soggettiva dal lato datoriale non potrebbe non implicare anche la condivisione delle responsabilità collegate al rapporto di lavoro, sicché le “regole di ingaggio” dovrebbero riguardare unicamente i profili funzionali della prestazione resa a favore della rete,rectius le modalità di impiego congiunto dei lavoratori, senza incidere sulla solidarietà. Ciò garantirebbe al lavoratore – quantomeno sul piano degli effetti ultimi – la medesima tutela, a prescindere dalla sussistenza di un contratto di rete ovvero di un gruppo di imprese;

- (opinione intermedia) nel silenzio delle parti, la regola sarebbe quella della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c. ma, tenuto conto del mancato richiamo alla codatorialità nel comma 3-quinquies dell'art. 31, non sarebbero vietate eventuali limitazioni pattizie del regime di responsabilità, fatta salve le norme inderogabili e l'accettazione da parte del lavoratore. La funzionalizzazione del rapporto di lavoro al perseguimento degli obiettivi individuati dal programma di rete non sarebbe infatti configurabile senza il consenso del dipendente, da estrinsecarsi attraverso l'accettazione ed il rinvio alle regole di ingaggio previste dal contratto di rete. Sul punto non sono mancate voci contrarie secondo le quali la destinazione della prestazione lavorativa a beneficio delle imprese retiste sarebbe effetto di un ordine datoriale che, sulla falsariga del distacco senza mutamento delle mansioni, escluderebbe la necessaria adesione del lavoratore.

La riconduzione al perimetro della responsabilità solidale nel debito anche delle ipotesi di codatorialità nei contratti di rete – analogamente a quanto sostenuto in giurisprudenza per i casi di fraudolenta frammentazione fra più società (id est gruppi non genuini)– è stata recentemente affermata dall'INL (circolari n. 6 e n. 7/2018) evidenziando come la ratio della responsabilità solidale sia quella di ovviare al rischio che meccanismi di decentramento tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione possano pregiudicare i lavoratori impiegati nella esecuzione del contratto commerciale.

Per approfondire

M. G. Greco - Dal “centro unitario di interessi” alla codatorialità nei gruppi di imprese. Il lento percorso della giurisprudenza - GiustiziaCivile.com, 27 maggio 2020;

G.A. Recchia, Contratto di rete e disciplina dei rapporti di lavoro: titolarità dell'obbligazione e imputazione della responsabilità, in Dir. Rel. Ind., 1, 2019, pp. 165 ss.;

I. Alvino,Appalto, subfornitura, lavoro indiretto: la corte costituzionale amplia l'ambito di applicazione della responsabilità solidale, in Riv. It. Dir. Lav.,2, 2018, pp. 242 ss.