La competenza funzionale della Corte d'appello nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale
15 Dicembre 2020
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo non introduce un giudizio di primo grado sul rapporto, bensì un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale, sicché la competenza, stante il disposto di cui all'art. 828 comma 1 c.p.c., spetta al giudice entro il cui ambito territoriale opera l'arbitro che abbia emesso la decisione di primo grado, restando irrilevante la materia oggetto del contendere devoluta all'organo arbitrale. Il caso
La società ricorrente ha proposto alla Corte di Cassazione regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Palermo aveva declinato la propria competenza in ordine alla impugnazione per nullità di un lodo arbitrale - reso tra le parti ai sensi dell'art. 829 c.p.c. - a favore della Corte di Appello di Messina. La questione
Segnatamente, il ricorrente ha censurato la violazione o falsa applicazione degli artt. 828 c.p.c. e 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, perché, pur essendo la sede dell'arbitrato collocata nel distretto della Corte di Appello di Messina, la competenza a decidere sull'impugnazione del lodo arbitrale spetterebbe comunque alla Corte di Appello di Palermo, in quanto la convenzione di arbitrato - e quindi il giudizio arbitrale - ha ad oggetto una materia devoluta alla cognizione della sezione specializzata per le imprese (trasferimento di partecipazioni sociali e diritti inerenti). Le soluzioni giuridiche
La Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la correttezza della decisione della Corte di Appello di Palermo che ha declinato la propria competenza (a decidere sulla impugnazione per nullità del lodo) a favore di quella della Corte di Appello di Messina. Più precisamente, ritengono i Giudici di legittimità che la soluzione del caso di specie e delle problematiche in punto di competenza debba essere individuata nell'art. 828 comma 1 c.p.c. per il quale «L'impugnazione per nullità si propone (…) davanti alla Corte di Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato». Orbene, in base a tale previsione l'impugnazione del lodo per nullità non tende ad aprire un giudizio di primo grado sul rapporto, ma un giudizio di impugnazione avverso un provvedimento avente natura giurisdizionale. La migliore riprova della correttezza di tale assunto è direttamente fornita dall'art. 824-bis c.p.c., come introdotto dalla riforma del 2006, in forza del quale «il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria». Tanto è sufficiente ad indurre la Cassazione ad affermare che la competenza — secondo un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 341 c.p.c. per l'appello — sussiste in capo alla Corte di Appello nel cui distretto opera l'organo della giurisdizione, l'arbitro o il collegio arbitrale, che abbia emesso la decisione di primo grado. Né rilievo alcuno – conclude il Supremo Collegio – può riconoscersi, a causa dell'univocità del dato normativo, alle regole che governano la materia oggetto del contendere. Osservazioni
La soluzione adottata dalla Suprema Corte muove dalla premessa che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale integri, a tutti gli effetti, un secondo grado di giudizio, rispetto a quello svoltosi dinanzi agli arbitri; tant'è che, anche in passato, durante la vigenza dell'art. 828 c.p.c. secondo il quale sarebbe stato competente per l'impugnazione il pretore, il tribunale o la Corte d'Appello, laddove per la causa fosse «stato competente il Conciliatore, il Pretore o il Tribunale», si riteneva che la competenza del giudice dell'impugnazione dovesse qualificarsi come funzionale e, pertanto, inderogabile (p. 4 della decisione in commento). A ben guardare la norma riveste, da sempre, importanza fondamentale nella disciplina dell'arbitrato in quanto integra il punto di raccordo tra quest'ultimo e la giurisdizione attraverso un contatto che si manifesta proprio nella suindicata sede. In questa prospettiva, la decisione in commento – lungi dal costituire una novità – si uniforma all'indirizzo giurisprudenziale sancito dalle Sezioni Unite qualche anno addietro (con la pronuncia n. 16887/2013 e poi confermato più di recente da Cass. civ., 12 gennaio 2018, n. 646) in forza del quale l'impugnazione per nullità dei lodi arbitrali resi su diritti soggettivialtrimenti rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo è funzionalmente attribuita alla competenza della Corte d'appello del luogo in cui ha sede l'arbitrato, sia per la fase rescindente, sia per quella – eventuale e successiva - rescissoria. È bene segnalare che allora le Sezioni Unite avevano escluso che la giurisdizione potesse spettare al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell'Appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell'impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo; con l'ulteriore conseguenza che la Corte di Appello, quale giudice naturale dell'impugnazione del lodo, qualora accolga l'impugnazione, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 830 comma 2 c.p.c. Per concludere. Se è vero che la competenza funzionale ed inderogabile alla impugnazione del lodo permane in capo alla Corte di Appello del luogo nel cui distretto è posta la sede dell'arbitrato, senza che alcuna interferenza distorsiva possa riconoscersi nemmeno ove l'oggetto della controversia sia devoluto ad un giudice speciale, a fortiori il medesimo principio deve tenersi fermo se la materia oggetto della controversia è attribuita alla cognizione delle sezioni specializzate per l'impresa; tanto più ove si consideri che quella regolata dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 è stata definita dalle stesse Sezioni Unite – che hanno composto un risalente contrasto – come competenza interna (ovvero come mero riparto interno degli affari affidati a quell'ufficio giudiziario) e dunque inidonea a configurare questioni di competenza in senso proprio (Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 2019, n. 19882). Riferimenti
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