Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del limite SAL

Francesco Brandi
15 Dicembre 2020

In caso di superbonus 110% come mi devo comportare in relazione agli stati di avanzamento lavori? Valgono anche in caso di utilizzo diretto della detrazione? La regola vale per tutti i lavori agevolabili?

In caso di superbonus 110% come mi devo comportare in relazione agli stati di avanzamento lavori? Valgono anche in caso di utilizzo diretto della detrazione? La regola vale per tutti i lavori agevolabili?

L'art. 121, co. 1-bis, D.L. n. 34/2020, prevede che l'opzione alternativa alla detrazione del 110%, consistente nella cessione dell'intera detrazione o nella richiesta dello sconto in fattura, può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Alla facoltà di esercizio del diritto di cedere la detrazione o richiedere lo sconto in fattura, si affianca l'obbligo di un numero ben preciso di SAL:

  • che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e
  • ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
  • La regola generale prevede quindi il frazionamento massimo in SAL da 30% (il primo), 30% (il secondo) e 40% il saldo di tutto.

L'art. 121, D.L. n. 34/2020, come è ormai noto, prevede che il contribuente in alternativa alla detrazione in dichiarazione, possa optare per le due strade alternative consistenti:

  • nella totale cessione della detrazione, oppure, nella
  • richiesta di uno sconto in fattura, al fornitore, sconto che la massimo può arrivare al 100% del corrispettivo dovuto.

La norma agevolativa della cessione/sconto, è applicabile a tutti gli interventi che danno diritto al superbonus del 110% (rientranti nell'art. 119, D.L. n. 34/2020), nonchè ad altre tipologie di interventi che non necessariamente godono della maxi detrazione del 110%, quali:

  • gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del TUIR),
  • gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell' ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 D.L. n. 63/2013)
  • gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019)
  • gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, co.1, lett. h), TUIR)
  • gli interventi per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013)

Si evidenzia che le ultime due categorie di interventi, se effettuate congiuntamente a interventi “trainanti” possono godere della maggiore detrazione del 110%, diversamente, godono della detrazione del 65%.

Per come è strutturata la norma prevista dall'art. 121, D.L. n. 34/2020, la cessione della detrazione o lo sconto in fattura devono essere operati con la “regola dei SAL, 30-30-40” solo per quel che riguarda gli interventi previsti dall'art. 119, D.L. n. 34/2020, ergo, solo per gli interventi da superbonus (per i quali per altro sono in aggiunta necessarie asseverazioni e visti di conformità).

Questo comporta che negli altri casi di cessione/sconto in fattura, non sarà necessario rispettare la regola generale e le parti potranno stabilire la misura dei SAL che più si confà alle esigenze delle parti (senza per altro essere vincolati all'obbligo di richiesta del visto di conformità nel caso di cessione della detrazione/sconto).

La “regola dei SAL, 30-30-40” è, in aggiunta, sottoposta ad un limite ancor più stringente nel caso in cui gli interventi da superbonus siano di tipo “supersismabonus”,ciò per quanto previsto dall'art. 1, del D.M. 6 agosto 2020 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che reca modifiche al precedente D.M. 58/2017), secondo il quale al fine di usufruire dell'opzione di cui all'art. 121, il direttore dei lavori emette il SAL redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1 del DM in questione. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso. Inoltre il deposito dei SAL avviene con le modalità direttamente presso lo Sportello preposto.

In definitiva, per quanto appetibili possano essere la cessione della detrazione o lo sconto in fattura, relativamente a qualunque detrazione fra quelle previste dall'art. 121, D.L. n. 34/2020, vi è da dire che le diverse pratiche presentano paletti con sempre maggiori difficoltà, soprattutto in presenza di più cessioni connesse con i SAL:

  • nel caso di impossibilità di rispetto dei limiti di Sal è consigliabile procedere all'utilizzo diretto della detrazione (per l'importo versato) per poi utilizzare negli anni successivi l'opzione per la cessione o dello sconto in relazione alla quota residua;
  • La cessione/sconto in fattura di detrazioni diverse da quelle del 110% non presenta rilevanti criticità, se non consistenti nel comprendere l'effettiva spettanza della detrazione),
  • la cessione/sconto in fattura di detrazioni connesse con il superbonus (relative al risparmio energetico) comportano, in caso di acconti, il rispetto della “regola dei SAL, 30-30-40” e la richiesta, per ogni cessione/sconto delle necessarie asseverazioni e visti di conformità.
  • La cessione/sconto in fattura di detrazioni connesse con il superSismabonus oltre all'osservanza del SAL 30-30-40, dell'apposizione del visto di conformità e delle necessarie asseverazioni, prevede in aggiunta il rispetto di quanto detto poc'anzi e previsto dall'art. 1, D.M. 58/2017, come modificato dal D.M. 6 agosto 2020.

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