Il decreto Specializzazioni è in Gazzetta Ufficiale: ecco le principali novità
15 Dicembre 2020
Pubblicato in G.U. del 12 dicembre 2020, n. 308, il d.m. 1 ottobre 2020, n. 163 adotta il «regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
Tra le principali novità contenute nel cd. “decreto Specializzazioni” vi è la previsione secondo la quale all'avvocato non è consentito conseguire il titolo di specialista in più di due settori di specializzazione e per il conseguimento di tre fra questi (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) occorre, in particolare, la frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero l'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati ai commi 3, 4 e 5 dello stesso decreto.
Il regolamento si occupa anche di ridefinire le modalità del «colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta» ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza acquisita nei relativi settori e indirizzi di specializzazione. La commissione, dinanzi alla quale avverrà il colloquio, sarà composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, di cui uno nominato dal Consiglio Nazionale Forense e due con decreto dal Ministero della Giustizia, e due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta.
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Presidente Masi del CNF ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «è un passaggio molto importante per l'avvocatura, per il processo di qualificazione dell'avvocato e per i cittadini che avranno maggiori elementi per orientare le scelte di assistenza e di patrocinio. Gli avvocati che intendono specializzarsi potranno acquisire il titolo sulla base della formazione specifica con l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |