Domande tardive nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato: le non univoche soluzioni della giurisprudenza

Astorre Mancini
15 Dicembre 2020

Va dichiarata inammissibile la domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012 presentata oltre il termine indicato dal liquidatore per la presentazione delle istanze, non potendosi applicare analogicamente, stante la lacunosità della l. 3/2012 sul punto, la normativa fallimentare in materia, in assenza dei presupposti di legge...
Massime

Va dichiarata inammissibile la domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012 presentata oltre il termine indicato dal liquidatore per la presentazione delle istanze, non potendosi applicare analogicamente, stante la lacunosità della l. 3/2012 sul punto, la normativa fallimentare in materia, in assenza dei presupposti di legge. (Tribunale Ancona)

E' inammissibile l'istanza di ammissione del credito alla liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012 presentata decorso l'anno dal termine fissato dal liquidatore per la presentazione delle domande, in assenza di una giustificazione circa i motivi del ritardo e dell'impossibilità di una sua presentazione anticipata, sul presupposto del richiamo analogico della disciplina fallimentare in tema di domande c.d. ultra-tardive. (Tribunale Forlì)

E' ammissibile l'istanza di insinuazione del credito alla liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012 presentata oltre il termine fissato dal liquidatore ex art. 14 sexies l. 3/2012, stante la mancanza nella legge di una disposizione che preveda l'inammissibilità della domanda “tardiva” di partecipazione alla liquidazione del patrimonio, o meglio, che sanzioni con la decadenza il mancato rispetto del termine all'uopo fissato dal liquidatore. (Tribunale Udine)

Il caso

Le pronunce in commento intervengono sulla richiesta dei creditori di essere ricompresi nello stato passivo predisposto dal liquidatore del sovraindebitato, con domande fatte pervenire al liquidatore dopo la scadenza del termine da questi all'uopo fissato.

Con le decisioni in rassegna, caratterizzate ciascuna da un diverso iter argomentativo, la giurisprudenza di merito ha cercato di porre rimedio alle evidenti lacune della legge 3 del 2012 in tema di accertamento del passivo nell'ambito della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. che, come noto, è regolata da una procedura propria e autonoma, per certi versi molto semplificata, che nulla dispone in ordine alle insinuazioni tardive.

All'approccio più liberale del Tribunale di Udine, per il quale la domanda può essere presentata anche dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore per la presentazione delle domande, si contrappone il Tribunale del capoluogo marchigiano che ritiene ‘vincolante' detto termine, esclusa ogni possibile applicazione analogica e richiamo della legge fallimentare in tema di domande tardive; rinvio normativo ritenuto invece opportuno e costituzionalmente orientato dal Giudice forlivese, per il quale sono ammissibili le sole domande tardive c.d. “giustificate”, vale a dire quelle domande che non sarebbe stato possibile proporre nel termine assegnato dal liquidatore per cause non imputabili al creditore, tra le quali vi è senz'altro anche il mancato ricevimento della comunicazione ex art. 14 sexies l. 3/2012 e dunque la mancata conoscenza della pendenza della procedura.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

L'art. 14 sexies l. 3/2012 stabilisce che “Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione […]

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione”.

L'art. 14 octies l. 3/2012 prevede che “Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni. […] In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo”.

Nella l. 3/2012 non viene indicato il termine entro il quale possono essere presentate le domande di ammissione, o meglio, la fissazione dello stesso viene lasciato alla discrezionalità del liquidatore, mentre nulla si dice in merito alle insinuazioni tardive, nè si menzionano i creditori tardivi.

E' chiaro che il legislatore, lungi dal dettare una disciplina precisa e vincolante della procedura, ha ritenuto di accordare al liquidatore ampia autonomia nel fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, nonché di rivendicazione e di restituzione, senza alcuna prescrizione esplicita di decadenza per le domande presentate dopo la scadenza di detto termine.

Il Tribunale di Ancona ha preso atto che, in assenza dei presupposti di legge, la l. 3/2012 evidenzia sul punto troppe lacune per poter ricorrere all'applicazione analogica della normativa fallimentare, avendo il legislatore impostato volutamente una procedura semplificata di accertamento del passivo demandata alla totale discrezionalità del liquidatore, essendo l'intervento giudiziale solo eventuale e residuale.

Le stesse lacune della l. 3/2012 conducono invece il Tribunale di Forlì al necessario ricorso ai principi generali dell'ordinamento ed in particolare all'applicazione estensiva od analogica “con l'unica altra procedura liquidatoria concorsuale, vale a dire la liquidazione fallimentare, salvi i limiti di compatibilità”.

Dall'esame delle norme sopra richiamate, osserva il giudice forlivese, deve ritenersi che, stante la carenza assoluta di una disciplina delle domande c.d. tardive, il termine assegnato dal liquidatore per la presentazione delle istanze non possa essere qualificato come perentorio o decadenziale, per cui non può essere predicata alcuna sanzione di inammissibilità di dette domande in carenza di una previsione ad hoc di diritto positivo (sanzione che infatti, non a caso, è statuita espressamente nel nuovo art. 270 secondo comma lett. d del Codice della Crisi, in riferimento alla liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplina completata dal settimo comma dell'art. 273 CCII introdotto dal decreto c.d. Correttivo sul tema specifico delle domande tardive); per contro, prosegue il ragionamento del tribunale, non è neppure possibile sostenere che il legislatore abbia in tal modo voluto consentire la presentabilità sine die delle domande di insinuazione, con l'unico limite dell'avvenuta esecuzione del riparto, ritardando così il consolidamento del passivo.

In presenza quindi di una evidente lacuna normativa, la soluzione che si impone, ad avviso del giudice di Forlì, anche nell'ottica di un'interpretazione della l. 3/2012 costituzionalmente orientata, è quella di fare riferimento in via analogica alla disciplina del fallimento, ritenendo quindi ammissibili le domande tardive c.d. giustificate, in cui si deducono validi motivi che abbiano impedito l'insinuazione tempestiva.

Operando appunto una stretta applicazione della normativa fallimentare, il tribunale romagnolo perviene alla declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva proposta dal creditore in quanto presentata, senza giustificazioni circa il ritardo, oltre un anno dalla scadenza del termine fissato dal liquidatore per la presentazione delle istanze.

Il Tribunale di Udine, in sede di reclamo, è stato invece chiamato a decidere un caso in cui una banca aveva presentato l'istanza di ammissione al liquidatore dopo la scadenza del termine da questi fissato, ma prima che fosse predisposto il progetto di passivo; il liquidatore aveva preso in considerazione l'istanza ma l'aveva esclusa appunto perché tardiva (si trattava peraltro di credito ipotecario). Il giudice di prime cure aveva confermato l'esclusione, mentre il giudice del reclamo ha reso una pronuncia di segno opposto, ammettendo il credito al passivo.

Il ragionamento seguito dal collegio ha preso le mosse dalla constatazione che la l. 3/2012 non prevede alcuna sanzione di inammissibilità della domanda “tardiva” di partecipazione alla liquidazione del patrimonio nè alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine all'uopo fissato dal liquidatore. Diversamente argomentando, osserva il tribunale, il rischio è quello di “espropriare” il proponente del proprio diritto di credito, anche in considerazione del fatto che la liquidazione durerà quattro anni e porterà ragionevolmente alla esdebitazione del sovraindebitato; nè può dirsi che il termine fissato dal liquidatore del patrimonio sia un termine processuale, a cui poter applicare analogicamente la disciplina dei termini processuali e le correlate sanzioni di inammissibilità o decadenza, come si desume dal fatto che la fissazione del termine è demandato dalla legge al liquidatore e non al giudice.

In tal senso viene ritenuto significativo il confronto con il CCII che, nel momento in cui ha introdotto l'esplicita inammissibilità della domanda presentata dopo la scadenza del termine, ha anche attribuito al Giudice, e non al liquidatore, il potere di fissare detto termine, inserendolo nel decreto che apre la procedura (art. 270, comma 1, lett. d). Ed è proprio questa novità della procedura - osserva il Tribunale di Udine - che esclude in radice qualsiasi possibilità di interpretare la legge attualmente vigente alla luce del CCII, non essendo logico attribuire oggi una certa valenza al termine fissato dal liquidatore perché quella valenza sarà attribuita domani al termine fissato dal Giudice.

Peraltro, il legislatore con il Decreto c.d. Correttivo (D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) ha ritenuto di inserire una disposizione ad hoc all'art. 273 CCII rubricato “Formazione del passivo”, prevedendo in modo espresso la disciplina della domanda tardiva c.d. “giustificata”, con il settimo comma per il quale “decorso il termine di cui al primo comma e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”.

La constatazione dell'inesistenza di una disposizione specifica o di una norma implicita che comporti l'inammissibilità della domanda presentata dal creditore dopo la scadenza del termine a tal fine fissato dal liquidatore è sufficiente, per il tribunale udinese, per accogliere il proposto reclamo, senza alcuna necessità di ricorrere all'applicazione analogica delle norme sulle domande tardive nel fallimento, pur essendo il collegio ben consapevole che la questione dell'eventuale ricorso analogico alla normativa fallimentare sulle domande tardive si sarebbe semmai posta in modo più impellente ove la domanda fosse stata proposta non già prima del progetto di stato passivo (come nel caso concreto) ma dopo la “definitiva formazione del passivo” (art. 14-octies l. 3/2012).

Conclusioni

Indubbiamente la l. 3/2012 è del tutto carente sulla disciplina delle domande c.d. tardive, per cui è senz'altro apprezzabile lo sforzo interpretativo della giurisprudenza di fondare le proprie decisioni su argomentazioni di carattere sistematico, applicando la disciplina fallimentare, ove compatibile.

Appare tuttavia insuperabile la profonda differenza tra le due procedure proprio in riferimento alla disciplina dell'ammissione al passivo, ove si consideri che mentre nel fallimento il procedimento è governato e diretto dal giudice delegato, nell'attuale disciplina del sovraindebitamento l'intera fase è demandata al liquidatore - salva la contestazione al progetto di stato passivo che viene decisa dal giudice - che addirittura, in mancanza di osservazioni dei creditori, approva da sè lo stato passivo dallo stesso predisposto, dandone semplice comunicazioni alle parti.

Il termine fissato dal liquidatore per la presentazione delle domande promana dunque non dall'autorità giudiziaria ma da un organo tecnico della procedura (addirittura l'art. 15 ottavo comma l. 3/2012 consente al giudice di assegnare le funzioni di liquidatore all'OCC), per cui appare francamente forzato ipotizzare in via analogica una sanzione di inammissibilità o decadenza per la domanda presentata successivamente a detta scadenza.

E' quindi ragionevole ritenere che detto termine non sia propriamente un termine giudiziale, dunque nè ordinatorio nè perentorio, ma svolga una funzione meramente organizzativa del procedimento, per cui ben potrà il liquidatore prendere in esame la domanda presentata oltre la data all'uopo fissata nel proprio programma di liquidazione, ammettendo il credito al passivo, almeno fino a quando non sia completato il riparto dell'attivo.

Discorso diverso dovrà essere svolto in vigenza della disciplina della liquidazione controllata del sovraindebitato nel nuovo CCII, in cui la procedimentalizzazione dell'iter di accertamento del passivo stabilita dall'art. 270 CCII impone di prendere atto della espressa sanzione di inammissibilità statuita dal legislatore in riferimento alle domande tardive, che hanno peraltro trovano una disciplina specifica con il citato settimo comma dell'art. 273 CCII innanzi richiamato.

Minimi riferimenti bibliografici

S. Leuzzi, “La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati tra presente e futuro”, in www.inexecutivis.it, marzo 2018, ha ritenuto che “qualora al liquidatore pervengano domande di partecipazione tardive, in quanto posteriori rispetto al termine da lui stesso scandito nell'avviso comunicato, non essendo stabilita la perentorietà del termine, non può essere preclusa ai creditori intempestivi la possibilità di partecipare ai riparto”.

A. Crivelli, Giudice preso il Tribunale d Monza, ha parlato esplicitamente di “funzione organizzativa del termine assegnato dal liquidatore” in occasione del Convegno webinar di Milano Marittima “Sovraindebitamento: questioni aperte”, organizzato da ODCEC Ravenna (ed altri enti) in data 12 novembre 2020, coordinato da Alessandro Farolfi.

F. Cesare, in “Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio”, in questo portale, osserva che “la legge non prevede un termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, tuttavia non può negarsi la facoltà di inoltrare delle istanze tardive, o quantomeno ultratardive laddove il creditore dimostri di non essere responsabile del ritardo: ciò per attribuire alla normativa una lettura costituzionalmente orientata in tema di diritto alla difesa e di giusto processo”.

Nel parere 13.1.2020 reso dalla redazione del Forum Fallco in punto all'ammissibilità delle domande tardive nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l.3/2012, si legge che “se da un lato la non tassatività del termine per la presentazione delle domande induce a ritenere che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato, dall'altro, rimane il fatto che non è dato di sapere come trattare le tardive, dal momento che non è indicato quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via”.

Sulle funzioni del liquidatore:

- A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, “Il nuovo sovraindebitamento”, Bologna, 2019;

- L. Giannini, “Crisi da sovraindebitamento - Mezzi e strumenti di risoluzione”, Roma, 2019;

- Cracolici - Curletti - Valente - Cotti, “La composizione della crisi da sovraindebitamento”, Padova, 2017;

- De Matteis - Graziano, “Crisi da Sovraindebitamento”, Sant'Arcangelo di Romagna, 2015.

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