Misura dell'indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento economico

16 Dicembre 2020

L'art. 8 l. n. 604/1966 stabilisce che la misura massima dell'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo, nell'ambito della tutela obbligatoria, normalmente fissata in 6 mensilità di retribuzione, “può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore....

L'art. 8 l. n. 604/1966 stabilisce che la misura massima dell'indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo, nell'ambito della tutela obbligatoria, normalmente fissata in 6 mensilità di retribuzione, “può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.

L'indagine sul numero di dipendenti della singola unità produttiva è irrilevante, atteso che la norma fa chiaramente riferimento alle dimensioni occupazionali dell'intera impresa, che nel caso di specie erano pacificamente sussistenti.

Nel caso in esame, si trattava di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo che era stato dichiarato illegittimo dal giudice di prime cure per il mancato assolvimento dell'obbligo di repêchage.

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