Somministrazione ed attività ordinaria dell'impresa utilizzatrice
16 Dicembre 2020
Un'impresa può stipulare un contratto di somministrazione a tempo determinato qualora le esigenze giustificanti lo stesso siano connesse all'attività ordinaria della prima e, dunque, non siano riferibili ad un periodo eccezionale?
La legge prevede una causale ampia ai fini della legittimità di un contratto di somministrazione a tempo determinato, richiedendo la sussistenza – con riferimento all'utilizzatore – di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tali esigenze non necessariamente debbono essere collegate a periodi straordinari, potendo riferirsi anche all'ordinaria attività dell'impresa utilizzatrice.
Il legislatore, infatti, non ha provveduto a tipizzare rigidamente le situazioni giustificanti il ricorso a tale tipologia di lavoro sicché questione fondamentale, ove dovesse sorgere una controversia, sarebbe quella di verificare in concreto non la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze suddette ma la loro effettiva esistenza. In questo modo viene perseguito lo scopo precipuo della normativa in materia, ossia quello di escludere il rischio di un ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale, dirette a mascherare situazioni di interposizione vietata ex lege.
Ne consegue che anche il controllo del giudice circa le esigenze che consentono il ricorso alla somministrazione deve limitarsi all'accertamento dell'esistenza di quelle stesse ragioni, con esclusione di un sindacato circa le valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore che, in ogni caso, è gravato dall'onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni poste a giustificazione del contratto commerciale.
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